PREFAZIONE
Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (c.d. decreto Sviluppo), convertito con modificazioni in L. 7 agosto 2012, n. 134, ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina del concordato preventivo.
Il citato decreto legge ha avuto una gestazione rapida, probabilmente dovuta alla convinzione che una più ampia possibilità di ricorso a tale procedura concorsuale e la previsione del nuovo istituto del concordato preventivo con continuità aziendale, insieme alla tradizionale figura del concordato cosiddetto “liquidatorio”, costituissero utili strumenti per aiutare, nella attuale sfavorevole congiuntura economica, imprese in stato di crisi a superare non irreversibili situazione di difficoltà, nella prospettiva di una loro non definitiva uscita dal mercato (con tutte le conseguenze negative, in termini di garanzia di tenuta dei livelli occupazionali e talvolta di perdita di rilevanti competenze professionali e di tradizioni imprenditoriali che ciò comporta).
Forse la fretta con la quale il Legislatore ha pensato ed introdotto le nuove norme in materia di concordato preventivo sono andate a penalizzare la chiarezza e la congruenza delle medesime, costringendo gli operatori a difficili opzioni interpretative e contraddittorie soluzioni pratiche.
La volontà di favorire comunque il ricorso a tali procedure concorsuali ha poi prestato il fianco ad un abuso del ricorso allo strumento concordatario, non raramente utilizzato per procrastinare nel tempo, a fronte di situazioni di irreversibile stato di insolvenza, inevitabili pronunce di fallimento, con evidente pregiudizio del ceto creditorio e con il rischio di “contagio” di situazioni di crisi ad imprese ancora in grado di operare sul mercato, con conseguente ulteriore aggravamento della avversa situazione economica.
Nel loro pregevole lavoro, i dottori Michelangelo Lattanzio e Fabio Magarelli, illustrano ed approfondiscono le modifiche introdotte, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza dei procedimenti di composizione delle crisi d’impresa e di garantire la prosecuzione dell’attività aziendale.
Il libro, con ampie citazioni di dottrina e giurisprudenza, rappresenta una vera e propria guida teorico-operativa per i professionisti che devono affrontare problematiche attinenti alle crisi d’impresa.
In particolare, gli autori pongono l’accento sugli aspetti salienti della normativa: il concordato preventivo in continuità aziendale, gli aspetti relativi all’attestazione dei piani con le norme sulla responsabilità del professionista attestatore.
Il volume - facente parte della Collana “Teoria e pratica professionale”, diretta dall’Avv. Antonio Lattanzio - è aggiornato al c.d. “Decreto Fare”, approvato il 15 giugno 2013 dal Consiglio dei ministri ed entrato in vigore il 22 giugno 2013, che ha introdotto novità anche sul fronte delle procedure fallimentari delle imprese e più in particolare sul concordato preventivo “con riserva”.
In particolare, l’art. 82 del “Decreto Fare”, modificando l’articolo 161 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. Legge fallimentare) e seguendo parzialmente le indicazioni della migliore dottrina e delle stesse associazioni degli imprenditori, ha previsto nuove modalità di presentazione della domanda di concordato preventivo e nuovi adempimenti del debitore nella fase di preconcordato, volte soprattutto a consentire all’organo giudicante una qualche forma iniziale di controllo sulla serietà della iniziativa concordataria (attraverso la previsione dell’onere di allegazione dell’elenco nominativo dei creditori con la indicazione dei rispettivi crediti; l’aggravamento e la migliore specificazione degli obblighi informativi; la possibilità di nomina immediata dei commissari giudiziali).
Di tali modifiche, quelle riguardanti la nuova formulazione dell’art. 161, comma 8, L.F., e quindi il più ampio contenuto degli obblighi di informativa, appaiono particolarmente importanti, perché consentono al Tribunale adito di poter venire a conoscenza, in tempi, brevi, della complessiva non fattibilità della proposta concordataria, ed attribuiscono allo stesso organo giudicante la facoltà di ridurre i tempi per porre termine ad ogni disegno meramente dilatorio da parte del debitore.
La pubblicazione della situazione finanziaria, poi, costituisce un’importante tutela per i creditori, i quali potranno valutare se presentare istanza di fallimento o meno.
La possibilità di nomina “anticipata” del commissario giudiziale appare funzionale all’esigenza di ridurre il rischio di non veridicità del contenuto delle suddette informazioni, posto che il commissario giudiziale dovrà sorvegliare l’operato del debitore, anche attraverso l’esame delle scritture contabili.
L’argomentato e ricco lavoro dei dottori Lattanzio e Magarelli, in conclusione, costituisce un’efficace, utile ed aggiornata guida per affrontare le complesse problematiche in tema di concordato preventivo e di crisi d’impresa.
Trani, settembre 2013
Dott. Alfonso Pappalardo
Presidente della Sezione Civile del Tribunale di Trani