PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE A FAMILIARE ULTRAQUATTORDICENNE - PRESUNZIONE DI VALIDITÀ - LIMITI AGLI OBBLIGHI DELL’UFFICIALE GIUDIZIARIO
Specifiche
Descrizione:
Nell’ordinanza in commento (n. 9925/2026), la Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi in tema di notificazione degli atti giudiziari, ai sensi dell’art. 139, comma 2, c.p.c., chiarisce che la consegna dell’atto a persona di famiglia è validamente eseguita quando il consegnatario abbia compiuto quattordici anni e non risulti palesemente incapace, senza che incomba sull’ufficiale giudiziario, le cui attestazioni fanno fede fino a querela di falso, l’obbligo di svolgere ulteriori indagini sulla maturità del minore o sulla presenza di altri soggetti maggiorenni, né di darne conto nella relata di notifica (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte d’appello che aveva dichiarato inammissibile per tardività l’appello proposto a distanza di otto anni dalla pubblicazione della sentenza impugnata, ritenendo pienamente valida la notifica dell’atto di citazione in primo grado, effettuata mediante consegna del plico al figlio quindicenne del destinatario presso la residenza di quest’ultimo).
Data:
20 Maggio 2026