Cyberbullismo

Cyberbullismo

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Il presente testo si propone di offrire una panoramica complessiva delle innovazioni legislative, in materia di Cyberbullismo, introdotte dalla Legge 29 Maggio 2017, n. 71.

La legge n. 71/17 è stata approvata, in via definitiva, dalla Camera dei Deputati, portando a compimento un lungo e complesso percorso parlamentare, dopo una in prima lettura da parte del Senato, il 20 maggio 2015, poi modificata dalla Camera il 20 settembre 2016 e, nuovamente approvata, con modificazioni, dal Senato il 31 gennaio 2017.

La Legge colma un vuoto legislativo preesistente e dà una definizione ufficiale del cyberbullismo: “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito dei dati personali in danno di minorenni, nonché la diffusione di contenuti online il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.

La titolazione del presente testo giuridico: Cyberbullismo aspetti civili e penali profili educativi e psicologici (aggiornato alla Legge 29 Maggio 2017, n. 71) affronta la tutela della dignità del minore al centro del dibattito giuridico, per l’uso distorto che si fa dei nuovi media, i quali consentono atti di diffusione ad un numero indefinito di soggetti ed in tempi immediati.

Nella maggior parte dei casi, i ragazzi, che conoscono alla perfezione i meccanismi e la forza del web e delle innovazioni, non sanno ancora valutare appieno le conseguenze delle proprie azioni e questo li rende particolarmente vulnerabili.

Bisogna che ragazzi, che si muovono a volte in modo compulsivo tra il mondo digitale e quello reale, ben comprendano che la vita vera è ovunque: in rete e fuori dalla rete. L’illusorio anonimato che Internet sembra garantire (attraverso ad esempio l’utilizzo di nickname o profili falsi) spesso permette di ledere e calpestare senza rispetto i dati sen sibili, rubare identità, demolire psicologicamente, con comportamenti aggressivi, i compagni. Molestie, minacce, diffamazione, gravi fattispecie sanzionate dal codice penale, non perdono certo di significato se realizzate nel web. Tutto ciò che facciamo in rete diventa il contenuto delle nostre vite, delle nostre biografie, che ne saranno condizionate per sempre, soprattutto a causa della stessa dimensione indeterminata ed indefinita della rete.

Già nel 2014 il Garante per la protezione dei dati personali, On. Antonello Soro, nel suo volume “Educare alla rete” aveva evidenziato come “[...] lo sviluppo impetuoso delle tecnologie digitali ha trasformato con incredibile velocità e con effetti difficilmente prevedibili l’organizzazione sociale del nostro tempo e che Internet, da strumento di comunicazione si è trasformato in presupposto dell’agire individuale, principale piattaforma su cui costruire relazioni interpersonali, lavoro ed erogazione di servizi, commerci e contenuti diventando l’ambientein cui nasce la cultura e si forma un modo di abitare il mondo e di organizzarlo[...]”.

La legge n. 71/2017 dispone che ciascun minore ultraquattordicenne (o i suoi genitori o chi esercita la responsabilità del minore), vittima di cyberbullismo possa inoltrare al titolare del trattamento o al gestore di sito internet o social media un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o blocco dei contenuti diffusi in rete e rivolgere analoga richiesta - se non dovesse provvedervi - al Garante per la protezione dei dati personali che interverrà entro le successive 48 ore.È apprezzabile, a tal proposito, che il testo offra risposte il più possibile esaurienti alle problematiche interpretative anche attraverso i formulari per la presentazione di denunce ecc. alle autorità competenti contenuti nel volume medesimo. Tutto a fine di maggiore certezza e garanzia di tutela del diritto di cui la persona del minore è titolare.

La legge n. 71/2017 detta disposizioni per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo con una impostazione basata su strumenti preventivi di carattere educativo, individuando sostanzialmente gli obiettivi d’intervento da realizzarsi, in ambito scolastico, nei confronti dei minori, sia vittime che autori di atti di bullismo su web.

Essa dispone che:- il minorenne che abbia compiuto 14 anni e sia vittima di bullismoinformatico - o ciascun genitore o chi esercita la responsabilità sulminore - possa rivolgere istanza al gestore del sito Internet o delsocial media o, comunque, al titolare del trattamento per ottenereprovvedimenti inibitori e prescrittivi a sua tutela quali rimozione,oscuramento, blocco di ogni dato personale del minore diffuso suInternet e il titolare del trattamento - o gestore di sito Internet osocial media - dovrà provvedere entro le quarantottore successive.L’interessato in caso di inerzia, potrà presentare segnalazione oatto di reclamo al Garante per la protezione dei dati personali cheai sensi della normativa vigente, provvederà entro 48 ore;- il MIUR, sentito il Ministero della giustizia, adotti apposite linee diorientamento per le scuole che dovranno prevedere:- la formazione permanente del personale scolastico;- iniziative per promuovere il ruolo attivo degli studenti;- misure di sostegno e rieducazione per i minori coinvolti;- la designazione, in ogni istituto scolastico, di un docente con funzionidi referente per le iniziative contro il cyberbullismo che dovràcollaborare con le Forze di polizia, e con le associazioni e con icentri di aggregazione giovanile presenti sul territorio;- interventi educativi in materia di cyberbullismo (progetti per l’usoconsapevole di internet);- l’obbligo per il dirigente dell’istituto di informare tempestivamentei genitori o tutori dei minori coinvolti su episodi di bullismo a scuolae attivare idonee azioni educative.

Altra importante disposizione prevista dal provvedimento, finalizzata ad evitare il ricorso alla sanzione penale e a rendere il minore consapevole delle conseguenze del proprio comportamento, è l’atto di ammonimento da parte del questore (art. 7).

Fino a presentazione di querela o denuncia nei confronti di minorenni ultraquattordicenni per i reati di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito di dati personali in danno di altro minorenne mediante Internet, il questore, sentite le persone informate dei fatti e assunte le informazioni, potrà convocare il minore responsabile, uni tamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale, e ammonirlo, invitandolo a una condotta conforme alla legge. Gli effetti dell’ammonimento cessano al compimento dei 18 anni.

Da ultimo non è da tacere l’intendimento molto apprezzabile dell’autore di offrire delle risposte esaurienti alle problematiche interpretative sulle casistiche che, con elevata probabilità, potrebbero presentarsi.

Marilina Intrieri

Presidente Child’s Friends National Association

già Garante dell’ infanzia Regione Calabria eDeputata XV Legislatura

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