DEBITO TRIBUTARIO – EREDE CON BENEFICIO D’INVENTARIO – ESIGIBILITÀ DOPO LA LIQUIDAZIONE DELL’EREDITÀ
Specifiche
Descrizione:
Nella sentenza in commento (n. 20852/2026), la Suprema Corte ha chiarito che l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario non esclude l’obbligazione tributaria dell’erede, ma incide sulla fase della riscossione, delimitandone la responsabilità entro il valore dei beni effettivamente pervenuti; ne consegue l’illegittimità della cartella di pagamento notificata a un erede prima della conclusione della procedura di liquidazione dei debiti ereditari e la necessità della verifica dell’eventuale residuo attivo.
Data:
30 Settembre 2026