ESECUZIONE FORZATA - CREDITORE PROCEDENTE - OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE
Specifiche
Descrizione:
Nell’ordinanza in commento (n. 2781/2025), la Suprema Corte ha ribadito che il creditore procedente non è mai legittimato a proporre opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., non essendo configurabile un suo interesse ad un’azione che ha per oggetto la contestazione, totale o parziale, del diritto del creditore di agire in executivis, ferma restando la sua facoltà di formulare l’opposizione ai sensi dell’art. 617, comma 2, c.p.c. avverso i provvedimenti del giudice dell’esecuzione che non diano piena e corretta attuazione al suo titolo.
Data:
20 Maggio 2025