RIASSUNZIONE DEL PROCESSO INTERROTTO - VALIDITÀ SIA DEL RICORSO CHE DELL’ATTO DI CITAZIONE

RIASSUNZIONE DEL PROCESSO INTERROTTO - VALIDITÀ SIA DEL RICORSO CHE DELL’ATTO DI CITAZIONE

Specifiche

    Descrizione: Nell’ordinanza in commento (n. 24914/2026), la Suprema Corte ribadisce che la riassunzione del processo interrotto può validamente avvenire tanto mediante ricorso quanto mediante citazione, purché l’atto sia tempestivamente compiuto secondo le regole proprie della forma prescelta: per il ricorso rileva, dunque, il deposito in cancelleria, mentre per la citazione, la notificazione alla controparte. La riassunzione, infatti, non introducendo un nuovo procedimento ma determinando la prosecuzione del giudizio già pendente, deve essere valutata dal giudice avuto riguardo al contenuto complessivo dell’atto e alla sua concreta idoneità a raggiungere lo scopo processuale, secondo il principio della fungibilità delle forme. Nel caso esaminato, la Cassazione ha inoltre rilevato la necessità di applicare il principio della scissione degli effetti della notificazione e ha censurato la decisione della Corte d’Appello per avere pronunciato l’estinzione senza un previo e conclusivo contraddittorio sulla tempestività della riassunzione.
    Data: 16 Settembre 2026
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