IMPRESA ARTIGIANA NEL SETTORE DELLE LAVORAZIONI ARTISTICHE - BENEFICI CONTRIBUTIVI - REQUISITO DIMENSIONALE AI SENSI DELL’ART. 4 LEGGE 8 AGOSTO 1985, N. 443 - AMMISSIBILITÀ SUPERAMENTO DEI LIMITI - CONDIZIONI.
Specifiche
Descrizione:
Nell’ordinanza in commento (n. 36448/2023), la Suprema Corte ha stabilito che per le imprese artigiane operanti nel settore delle lavorazioni artistiche, il limite dimensionale, delle 32 unità, di cui all’art. 4 legge n. 443/1985, rilevante ai fini della concessione dei benefici contributivi, può essere elevato a 40 dipendenti, a condizione che le “unità aggiuntive” oltre la trentaduesima siano tutte assunte con la qualifica di apprendisti.
Data:
13 Febbraio 2024