IN TEMA DI CONDOMINIO L’OBBLIGO DI CONTRIBUIRE ALLE SPESE DEV’ESSERE FONDATO SULL’UTILITÀ CHE AD OGNI SINGOLA PROPRIETÀ ESCLUSIVA PUÒ DERIVARE DALLA COSA COMUNE, SICCHÉ SE LA COSA OGGETTO DELL’INTERVENTO NON PUÒ SERVIRE AD UNO O PIÙ CONDOMINI NON VI È OBBLIGO DI CONTRIBUIRE ALLE SPESE
Specifiche
Descrizione:
La sentenza oggetto di disamina si occupa del problema relativo alla ripartizione delle spese condominiali quando le stesse si riferiscano a singole proprietà esclusive senza comportare alcun vantaggio agli altri condomini. Il caso specifico sottoposto all’attenzione della Suprema corte riguardava dei lavori di adeguamento alla normativa antincendi di autorimesse interrate di proprietà esclusiva e dei relativi spazi di manovra. In particolare, la Corte di Appello di Milano con la sentenza oggetto di impugnazione aveva affermato che i lavori di adeguamento, pur avendo apportato importanti modifiche ai piani interrati e seminterrati, ove erano ubicati i boxes, non costituivano innovazioni ai sensi dell'art. 1120 c.c. in quanto non avevano modificato la cosa comune o mutato la sua destinazione, ma ne avevano potenziato il godimento rendendola più sicura. Gli interventi di adeguamento avevano interessato l'agibilità delle autorimesse, la centrale termica ed il locale Enel presenti nel piano seminterrato ed interrato apportando, sempre secondo la pronuncia della corte di merito, un'utilità generale a tutti i condomini e non solo alle proprietà private. Il Giudice di II° grado aveva quindi escluso l'applicabilità dell'art. 1121 c.c., che esonera i condomini che non hanno tratto vantaggio dalle opere, di contribuire alle spese solo quando abbiano carattere gravoso o voluttuario e consistano in opere, impianti e manufatti suscettibili di utilizzazione separata mentre, nella fattispecie, i lavori relativi alla centrale termica ed al locale ENEL, apportavano beneficio a tutti i condomini.
Data:
16 Novembre 2021