INDENNIZZO EROGATO DALL’INPS IN FAVORE DEGLI INVALIDI CIVILI E IMPORTO LIQUIDATO A TITOLO DI RISARCIMENTO DEL DANNO BIOLOGICO - NON DETRAIBILITÀ

INDENNIZZO EROGATO DALL’INPS IN FAVORE DEGLI INVALIDI CIVILI E IMPORTO LIQUIDATO A TITOLO DI RISARCIMENTO DEL DANNO BIOLOGICO - NON DETRAIBILITÀ

Specifiche

    Descrizione: Nell’ordinanza in commento (n. 6031/2025), la Suprema Corte ha stabilito che dall’importo liquidato a titolo di risarcimento del danno biologico non deve detrarsi l’indennizzo erogato dall’INPS in favore degli invalidi civili, trattandosi di prestazione volta a ristorare un pregiudizio patrimoniale rappresentato dalla perduta capacità di lavoro e, quindi, di guadagno
    Data: 15 Aprile 2025

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