INDENNIZZO EROGATO DALL’INPS IN FAVORE DEGLI INVALIDI CIVILI E IMPORTO LIQUIDATO A TITOLO DI RISARCIMENTO DEL DANNO BIOLOGICO - NON DETRAIBILITÀ
Specifiche
Descrizione:
Nell’ordinanza in commento (n. 6031/2025), la Suprema Corte ha stabilito che dall’importo liquidato a titolo di risarcimento del danno biologico non deve detrarsi l’indennizzo erogato dall’INPS in favore degli invalidi civili, trattandosi di prestazione volta a ristorare un pregiudizio patrimoniale rappresentato dalla perduta capacità di lavoro e, quindi, di guadagno
Data:
15 Aprile 2025