LA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA SOCIETÀ ALLA QUALE SI CONTESTI – NELLE MORE DI UN PROCESSO PENALE PENDENTE ANCHE NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE IMPUTATE DI LESIONI COLPOSE – UNA VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA ANTINFORTUNISTICA IN RELAZIONE AL REATO EX ART. 590 C.P., NON DETERMINA L’ESTINZIONE DELL’ILLECITO ALLA STESSA ADDEBITATO
Specifiche
Descrizione:
La questione su cui è stata chiamata a pronunciarsi la Suprema Corte riguarda il caso di un dipendente di una S.r.l., il quale, durante l'orario di lavoro, cadeva da un'altezza superiore ai 3 metri, riportando plurime fratture. A seguito dell’evento venivano rinviati a giudizio sia i legali rappresentanti della società per il reato di cui all'art. 590 c.p. – per aver omesso di dotare il lavoratore di idonee attrezzature di sicurezza -; che il medesimo ente, per l'illecito di cui all'art. 25 septies D.lgs. 231/2001, in relazione al reato di lesioni colpose. Successivamente, i legali rappresentanti della società restavano soccombenti in entrambi i gradi di giudizio, di tal che decidevano di proporre apposito gravame innanzi alla Corte di Cassazione, lamentando la mancata pronuncia di estinzione dell'illecito, atteso che, nelle more, era intervenuta la cancellazione della suddetta società dal registro delle imprese, equiparabile alla morte fisica della persona. Ciò posto, il Procuratore Generale chiedeva l'annullamento della sentenza, limitatamente alla conferma della condanna della società, richiamando un precedente orientamento giurisprudenziale reso dal Supremo Consesso, ovvero la sentenza n. 41082 del 10-09-2019.
Data:
26 Aprile 2022
Download:
Cass. pen. Sez. IV, 22/02/2022, n. 9006