LA SENTENZA CHE SANCISCE L'ESTINZIONE DEL REATO DI COSTRUZIONE ABUSIVA PER PRESCRIZIONE COMPORTA LA CONSEGUENTE DICHIARAZIONE DI REVOCA DELL'ORDINE DI DEMOLIZIONE
Specifiche
Descrizione:
Nella vicenda oggetto di disamina, con un unico motivo di censura, l’imputato ha lamentato la mancata revoca dell'obbligo di demolizione a sèguito della pronuncia resa dalla Corte di Appello di Napoli,la quale aveva rilevato l'intervenuta prescrizione dei reati contemplati dall'art. 44, 64, 71,65 e 7 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), dichiarandone il non doversi procedere. Nello specifico, l'art. 31, co. 9,D.P.R n. 380/2001 – dispositivo inserito all’interno del Titolo IV, Capo II, Testo Unico Edilizia, preposto alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni – così dispone: “9. Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita”. All’uopo, proprio dalla disamina dell’anzidetto disposto, deve desumersi la circostanza alla stregua della quale l’estinzione del reato di abuso edilizio, fa decadere l'ordine di demolizione dell'opera, atteso che viene a mancare la pronuncia di condanna, la quale costituisce l'antecedente logicogiuridico imprescindibile per poter attuare la sanzione.
Data:
31 Marzo 2021