LO SCUDO PENALE PER I SANITARI VACCINANTI E CURANTI

LO SCUDO PENALE PER I SANITARI VACCINANTI E CURANTI

Specifiche

    Descrizione: L’articolo 3 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, ha escluso espressamente la responsabilità penale degli operatori sanitari somministratori quando l’uso del vaccino per la prevenzione delle infezioni da Sars-Cov-2 conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate nel sito internet istituzionale del Ministero della Salute relative alle attività di vaccinazione. In sede di conversione è intervenuta la modifica integrativa con l’introduzione dell’art. 3-bis che, al comma 1, prevede che “durante lo stato di emergenza epidemiologica da covid- 19, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe, i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell’esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza, sono punibili solo nei casi di colpa grave”. Mentre il successivo comma indica al giudice di tenere conto, nel valutare il grado di colpa, dei fattori che possono escluderne la gravità. La norma ha efficacia retroattiva trovando applicazione, quindi, anche per fatti commessi prima.
    Data: 27 Luglio 2021

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