OGNI ATTO ADOTTATO DALL’ENTE IMPOSITORE CHE PORTI A CONOSCENZA DEL CONTRIBUENTE UNA SPECIFICA PRETESA TRIBUTARIA È IMPUGNABILE DAVANTI AL GIUDICE TRIBUTARIO
Specifiche
Descrizione:
Ogni atto adottato dall’ente impositore che porti, comunque, a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa, con la conseguenza che è immediatamente impugnabile dal contribuente anche la comunicazione d’irregolarità, ex art.36-bis, comma 3, d.p.r. n. 600/1973 (cd. avviso bonario).
Data:
20 Ottobre 2021
Download:
CASSAZIONE, 5 LUGLIO 2021, ORD. N. 18974