PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO - CONCLUSIONI DIFFORMI - OBBLIGATORIETÀ DI SCELTA PER IL GIUDICE
Specifiche
Descrizione:
Nell’ordinanza in commento (n. 11091/2024), la Suprema Corte ha ribadito - come da consolidato orientamento giurisprudenziale - che, qualora nel corso del giudizio venga nominato un consulente tecnico d’ufficio che depositi due consulenze recanti conclusioni tra loro difformi e inconciliabili, il giudice può aderire a una delle conclusioni prospettate, o anche discostarsene o disporre un nuovo accertamento, ma non può limitarsi a prendere atto del contrasto, facendo ricadere sulla parte le lacune e le inefficienze dell’operato del proprio ausiliario così finendo per considerarlo non quale consulente d’ufficio ma quale tecnico di parte.
Data:
8 Ottobre 2024