Gentile Abbonato,
dopo avere dedicato alla figura di Alcmaeon il primo editoriale della seconda stagione della rivista, torneremo a occuparci del corrente trimestre che, rispetto a qualche tempo addietro, offre una visione certamente più fidente del futuro superamento dell’emergenza sanitaria. A quest’ultima è stato dedicato uno degli aspetti normativi che ha fatto più discutere e che ha dato linfa a un acceso dibattito sull’opportunità o meno di trattenere in servizio quegli esercenti le professioni sanitarie che avessero comunque raggiunto il diritto alla richiesta di quiescenza. Sempre in dottrina, ormai a distanza di qualche anno dall’entrata in vigore della legge n. 24 del 2017, sono state attentamente considerate le funzioni e le rilevanze probatorie della consulenza tecnica nel processo civile e il tenore della responsabilità professionale, civile e penale, del medico legale di parte e d’ufficio. Tra le pronunce giurisprudenziali trattate, invece, si evidenzia la quaestio relativa all’impossibilità di mutare il petitum in corso di causa, rispetto alla sua identità sostanziale, modificando la tipologia di danno lamentato. Particolare attenzione è stata offerta, anche, all’utilità del ricorso per accertamento tecnico preventivo, alla realizzazione della condizione di procedibilità in giudizio e al rapporto di alternanza con il procedimento di mediazione e conciliazione. E ancora, circa i danni derivanti da sangue infetto, è stata considerata e approfondita l’evoluzione giurisprudenziale più rilevante con riguardo alle principali soluzioni pronunciate dalla Suprema Corte, tra cui quelle sulla compensatio lucri cum damno. Il caso del trimestre, infine, in continuità con il precedente, evidenzia lo sviluppo normativo dell’obbligatorietà vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e per gli operatori di interesse sanitario, partendo da un’ordinanza del Tribunale di Belluno fino alla definitiva introduzione con decreto legge n. 44, convertito con modifiche in legge n. 76 del 28 maggio 2021.