TRIBUTI ERARIALI DIRETTI – COMPETENZA TERRITORIALE – CRITERIO DEL DOMICILIO FISCALE E/O DELLA RESIDENZA DEL CONTRIBUENTE – VARIAZIONI E MODIFICHE.

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI – COMPETENZA TERRITORIALE – CRITERIO DEL DOMICILIO FISCALE E/O DELLA RESIDENZA DEL CONTRIBUENTE – VARIAZIONI E MODIFICHE.

Specifiche

    Descrizione: Nell’ordinanza in commento (n. 16408/2024), la Suprema Corte ribadisce che la competenza territoriale degli uffici finanziari si determina tramite il criterio del domicilio fiscale o della residenza del contribuente inserita nella dichiarazione dei redditi, per cui, se quest’ultimo li ha indicati erroneamente, non può sfruttare l’errore in cui è incorsa l’Amministrazione finanziaria per eccepire l’invalidità per incompetenza territoriale dell’atto di accertamento compiuto dall’Ufficio finanziario del domicilio o della residenza da lui stesso dichiarato errato, con la conseguenza che, ai fini della competenza territoriale, rileva anche il domicilio fiscale o la residenza indicata erroneamente con la dichiarazione.
    Data: 10 Luglio 2024

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