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Nell’ordinanza in commento, la Corte - in merito al classamento dei fabbricati - chiarisce che il carattere rurale dei fabbricati diversi da quelli destinati ad abitazione non può essere negato ogniqualvolta l’unità immobiliare sia strumentalmente destinata allo svolgimento di attività agricole, non essendo più necessario l’asservimento dell’immobile al fondo. Più nel dettaglio, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione della Commissione tributaria regionale che, conformemente a quanto stabilito dalla Commissione provinciale, aveva ritenuto che il fabbricato oggetto di causa utilizzato quale agriturismo, come correttamente inquadrato dal contribuente, rientrasse nella categoria D/10 (fabbricati rurali strumentali) e non andasse, invece, riclassificato nella categoria A/2 (abitazione) come sostenuto dall’ente. L’ente fondava il ricorso sul presupposto che la CTR non avesse tenuto in debita considerazione quanto sancito dal comma 3-ter dell’art. 9 del d.l. n. 557/1993 che individua, nell’ambito dei fabbricati strumentali, fattispecie di unità abitative che per caratteristiche tipologiche sono catastalmente censite quali abitazioni, anche se di fatto sono diversamente utilizzate, come nel caso de quo