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I NUOVI PARAMETRI FORENSI IN VIGORE DAL 23 OTTOBRE 2022 - IL D.M. N. 147/2022
In data 8 ottobre 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 236) il decreto ministeriale 13 agosto 2022, n. 147 recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55 e concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Il decreto è entrato in vigore il 23 ottobre 2022 e potrà trovare applicazione per le prestazioni professionali esauritesi successivamente a tale data. In allegato al decreto sono state pubblicate le nuove tabelle aggiornate agli indici ISTAT, in considerazione dell’aumento del costo della vita.
Nell’ordinanza in commento la Corte è chiamata a stabilire se la notifica effettuata da parte ricorrente nel giudizio secondo grado possa essere considerata solo nulla ovvero inesistente. Si ricorda a noi stessi che la suddetta differenza dal punto di vista pratico è decisamente rilevante, atteso che solo la nullità può essere sanata, mentre l’inesistenza no. Nel caso che ci occupa, il Giudice di secondo grado aveva dichiarato improcedibile il giudizio per inesistenza di notifica, atteso che la parte aveva erroneamente notificato alla controparte, unitamente al decreto di fissazione udienza, l’originario atto di opposizione al decreto ingiuntivo in luogo del ricorso in appello. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione la parte soccombente, adducendo che la notifica avrebbe dovuto essere qualificata come nulla e non inesistente, considerato che: l’appellato aveva avuto comunque notizia almeno della data di udienza di comparizione delle parti e, dunque, il Giudice avrebbe potuto disporre una nuova notifica dell’atto; essendo applicabile anche in grado di appello l’art. 164 c.p.c. (Nullità della citazione), la costituzione dell’appellato avrebbe dovuto sanare i vizi di vocatio in ius; nella relata di notifica vi era l’indicazione del numero di ruolo, nonché dell’autorità giudiziaria presso cui il ricorso pendeva quindi l’errore materiale in cui era incorsa la parte era facilmente percepibile e, infine, le ipotesi di improcedibilità sono tipizzate e tra queste non rientra la notificazione inesistente.
Data:8 Novembre 2022
AUTOVELOX – CONTESTAZIONI SU FUNZIONALITÀ DELL’APPARECCHIO – ONERE DELLA PROVA A CARICO DELLA P.A.
Nell’ordinanza in commento (n. 19732/2024), la Suprema Corte ha stabilito che, in presenza di contestazioni sulla funzionalità dell’apparecchio-autovelox, non è sufficiente che lo stesso risulti omologato, dovendo il giudice di merito verificare l’esistenza della prova della successiva taratura periodica, prova che deve essere fornita dall’Amministrazione che ha elevato l’infrazione
Data:28 agosto 2024
LA NUOVA COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI D’IMPRESA - NOVEMBRE 2022 (A CURA DI) ALFONSO CERRATO
Trib. Padova, Sez. I Civ., 12 ottobre 2022 (ord.) – Società X Avv. Migliorini e Chierego – G.D. Dott.ssa Rossi Composizione negoziata della crisi di impresa – Misure protettive ex art 7 D.L. n. 118/2021 – Richiesta di proroga dell’efficacia - Massima: Nell'ambito del procedimento di composizione negoziata della crisi, valorizzato il parere dell'esperto in ordine all'effettiva disponibilità dei creditori strategici allo svolgimento delle trattative e alla prosecuzione delle stesse nella prospettiva del risanamento, è ammissibile la richiesta di proroga dell'efficacia delle misure protettive per ulteriori centoventi giorni dalla scadenza del termine originariamente fissato, in attesa di poter verificare i risultati ragionevolmente attesi nella gestione dell'impresa e quindi definire in maniera specifica le conseguenti soluzioni per il risanamento.
Data:2 Novembre 2022
COMPRAVENDITA IMMOBILIARE - OBBLIGHI DEL MEDIATORE - DILIGENZA QUALIFICATA
Nell’ordinanza in commento, la Suprema Corte si pronuncia in materia di mediazione immobiliare. Più nel dettaglio, un acquirente che aveva sottoscritto una proposta di acquisto citava in giudizio l’agenzia immobiliare per violazione degli obblighi di cui all’art. 1176 c.c. (Diligenza nell’adempimento) e all’art. 1759 c.c. (Responsabilità del mediatore), poiché successivamente era venuto a conoscenza che sull’immobile oggetto di compravendita pendeva un’iscrizione di pignoramento. Il Giudice adito rigettava la domanda non ravvisando alcuna responsabilità del mediatore per mancanza di conferimento di uno specifico incarico volto ad effettuare indagini tecnico-giuridiche. L’attore impugnava la suddetta sentenza, gravame rigettato dalla Corte d’Appello per le stesse motivazioni addotte dal giudice di prime cure; di talché, il medesimo proponeva ricorso per cassazione.
Data:25 Ottobre 2022
PRINCIPIO DELLA PLURALITÀ E AUTONOMIA DI RATIONES DECIDENDI - APPELLO - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO
Nel caso che ci occupa l’odierna ricorrente, proprietaria di una unità immobiliare con cantina e di due box, aveva impugnato una delibera assembleare contestando l’erronea ripartizione di alcune spese condominiali. Il Tribunale adito rigettava la domanda attorea per due ordini di ragioni. In primis rilevava che il regolamento condominiale prevedeva che le spese sia di ordinaria che di straordinaria manutenzione dovessero essere ripartite secondo le tabelle millesimali - esattamente come era stato fatto nel caso di specie -; perdipiù, aveva accertato che i lavori eseguiti riguardavano parti comuni dell’edificio e non beni destinati a servire i condomini in misura diversa - come asserito da parte attrice -. L’attrice dapprima spiegava appello che veniva dichiarato inammissibile e, successivamente, proponeva ricorso per cassazione adducendo che le tabelle millesimali attenessero solo alla determinazione del valore delle singole unità immobiliari, senza derogare alle norme codicistiche - art. 1123 c.c. (Ripartizione delle spese), art. 1125 c.c. (Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai) e art. 1126 c.c. (Lastrici solari di uso esclusivo) - pertanto, le spese in oggetto avrebbero dovuto essere poste a carico del condomino/condomini che ne avevano tratto utilità.
Data:18 Ottobre 2022
DIFETTO DI CONTRADDITTORIO - LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - NULLITÀ DELLA SENTENZA
Nell’ordinanza in commento la Corte si pronuncia in tema di pretermissione di una parte dal giudizio e relative conseguenze. Più nel dettaglio, parte ricorrente proponeva ricorso avverso la sentenza del Tribunale che, in accoglimento dell’appello spiegato dall’Agenzia delle Entrate, aveva rilevato la nullità della sentenza di primo grado sull’intervenuta prescrizione dei crediti per sanzioni da violazione del Codice della Strada, per difetto del contradditorio. Il ricorrente eccepiva che la mera erroneità della dichiarazione di contumacia non avrebbe potuto inficiare la validità della sentenza, atteso che la parte pretermessa non aveva dimostrato di aver subito concretamente un pregiudizio
Data:12 Ottobre 2022
LICENZIAMENTO - RAPPORTO TRA PROCESSO PENALE E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Con la sentenza in commento, la Corte si pronuncia - ancora una volta - sul rapporto che intercorre tra il processo penale e il procedimento disciplinare, in linea con quanto già disposto, da ultimo, nella sentenza n. 3659/2021 e, ancora prima, nella sentenza n. 17221/2020. Nella fattispecie, il ricorrente impugnava la sentenza di secondo grado che, confermando la decisione del giudice di prime cure, aveva rigettato l’impugnativa di licenziamento del lavoratore, nei confronti del datore di lavoro, ovvero Agenzia delle Entrate - Riscossione S.p.A. Il ricorrente eccepiva, tra gli altri motivi, la violazione del principio di ratione temporis, atteso che la Corte d’Appello aveva stabilito l’applicazione al caso di specie di una disposizione normativa introdotta il 16 novembre 2009, nonostante il licenziamento fosse avvenuto in data precedente, ovvero il 13 agosto 2008; nonché, l’inesatta applicazione della disciplina dell’efficacia del giudicato penale di assoluzione nel procedimento disciplinare.
Data:4 Ottobre 2022
PROCESSO TRIBUTARIO - NOTIFICA DEL RICORSO PER CASSAZIONE - INESISTENZA
Nella sentenza in commento, la Suprema Corte torna a pronunciarsi in materia di notifica del ricorso per cassazione e della relativa disciplina di nullità o inesistenza della stessa. Nel caso che ci occupa il ricorrente adiva la Suprema Corte di Cassazione avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale, cui la controparte resisteva adducendo l’inammissibilità del ricorso, essendo stata la notifica eseguita a degli indirizzi di posta elettronica certificata non riferibili ai difensori del giudizio svoltosi innanzi alla Commissione suddetta.
Data:27 Settembre 2022
RINNOVAZIONE DELL’ESAME DEI TESTIMONI NEL GIUDIZIO D’APPELLO - NON NECESSARIA L’ISTANZA DI PARTE
Nel caso che ci occupa, parte ricorrente ricorre avverso la sentenza del giudice di secondo grado che, in riforma della decisione del giudice di prime cure, aveva rigettato tutte le richieste risarcitorie del medesimo per l’impossibilità di valutare le dichiarazioni rese dai testi in primo grado a causa di inidonea verbalizzazione delle stesse. Più nel dettaglio, il ricorrente lamenta che il Tribunale adito, pur ritenendo inadeguata la verbalizzazione della prova testimoniale espletata durante il giudizio di primo grado, non abbia proceduto d’ufficio alla rinnovazione dell’istruttoria, rigettando de plano la domanda attorea. La Suprema Corte, in conformità a quanto addotto nella sentenza n. 18468 del 21 settembre 2015: “il giudice d’appello può disporre la rinnovazione dell’esame dei testimoni senza necessità d’istanza di parte poiché il potere di rinnovazione, proprio anche del giudizio di appello per il combinato disposto degli artt. 257 e 359 c.p.c., è discrezionale ed esercitabile anche d’ufficio dal giudice, cui spetta il completo riesame delle risultanze processuali, compresa l’attività necessaria per il chiarimento delle stesse, nei limiti del “devolutum” e dell’“appellatum””, ritiene condivisibile quanto eccepito dal ricorrente.
Data:27 Settembre 2022
REGIME RISARCITORIO IN CASO DI SMARRIMENTO DI “ASSICURATE” DA PARTE DEL GESTORE DEL SERVIZIO POSTALE
Nella sentenza in commento - avente ad oggetto il mancato recapito di “smart card” spedite a mezzo posta assicurata - la Corte si pronuncia in merito alle diverse conseguenze risarcitorie tra il mancato recapito di raccomandate e lo smarrimento di assicurate. Nella fattispecie, la Suprema Corte conferma le argomentazioni del giudice di secondo grado, perfettamente aderenti al consolidato orientamento di legittimità, per cui: il gestore del servizio postale risponde della mancata e/o ritardata consegna del plico; il rapporto tra cliente e gestore è di tipo contrattuale, stante la privatizzazione del servizio; e, in ultimo, che a fini risarcitori è necessario valutare anche se la mancata consegna, oltre alla perdita della corrispondenza, abbia lesionato altri diritti.
Data:20 Settembre 2022
CHIAMATA IN GARANZIA - IPOTESI DI LITISCONSORZIO NECESSARIO PROCESSUALE
Nel caso che ci occupa, l’acquirente di un immobile proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che, riformando la pronuncia di primo grado del Tribunale, aveva condannato l’odierno ricorrente al pagamento della provvigione in favore dell’agenzia immobiliare per l’attività di intermediazione da quest’ultima svolta con riguardo alla compravendita di un appartamento. In primis, il ricorrente eccepiva la nullità della sentenza impugnata per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del venditore, terzo chiamato in garanzia dall’acquirente nel giudizio di prime cure e rimasto contumace, oltre ad addurre altre tre motivi di impugnazione
Data:14 Settembre 2022
SI CONFIGURA IL REATO DI MALTRATTAMENTI VERSO FAMILIARI NELLA SUA FORMA AGGRAVATA QUALORA IL REATO VENGA COMMESSO IN PRESENZA DI UN MINORE
La questione oggetto di disamina prende spunto dalla decisione emessa dal G.u.p. del Tribunale di Rieti all'esito del giudizio abbreviato, alla stregua della quale l'imputato veniva condannato alla pena di sei anni di reclusione per diversi reati commessi ai danni della convivente, tra i quali figura il reato di maltrattamenti contro i familiari come previsto dall'art. 572 c.p, e per altri ancora commessi, invece, nei confronti del figlio. La Corte d’Appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado. Avverso la pronuncia del Giudice di II° grado, l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, introitava ricorso per cassazione, per un verso, contestando le dichiarazioni rese dalla persona offesa in relazione ai fatti di cui è stato accusato – e dunque la relativa attendibilità; e, per altro, chiedendo che fosse sollevata questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 572 c.p, attesa la circostanza per la quale, a dire dell’imputato, il legislatore, stante la formulazione della norma, è come se avesse parificato la commissione di un delitto davanti a un minore al reato commesso in danno di un minore, violando in questo modo l'art. 3 della Costituzione.
Data:7 Settembre 2022
È LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE CHE SVOLGE ATTIVITÀ LAVORATIVA DURANTE L'ASPETTATIVA PER MOTIVI FAMILIARI
La vicenda da cui trae origine la controversia portata all’attenzione della Corte di Legittimità riguarda il comportamento di un lavoratore, il quale, nelle more dell’aspettativa concessa dalla Società datrice di lavoro per gravi motivi familiari, si apprestava a svolgere attività relativa ai servizi di pulizia riconducibili all’impresa della coniuge e, per tale ragione, veniva licenziato. Successivamente, avverso la sentenza resa in secondo grado di giudizio dalla Corte d’Appello di Roma, il ricorrente R.P. proponeva gravame in Cassazione, sostenendo come l'aspettativa concessa non avesse comportato benefici economici o costi per la collettività, e neppure conseguenze per il proprio datore di lavoro, atteso che non si era concretizzata nemmeno la necessità di sostituirlo. Tanto premesso, deve osservarsi come la Corte, conformemente a quanto già sostenuto dalla giurisprudenza di merito, abbia respinto il ricorso. Invero, per i Giudici del Palazzaccio, non ha avuto rilievo la fattispecie per la quale l’odierno ricorrente abbia prestato la propria opera presso l'impresa coniugale.
Data:29 Agosto 2022
È CORRETTA LA COMPENSAZIONE DELLE SPESE DI LITE SE LA QUESTIONE TRATTATA È NUOVA O SE C'È UN MUTAMENTO DELLA GIURISPRUDENZA SULLE QUESTIONI DIRIMENTI
Il suesposto principio di diritto consegue alla innovativa interpretazione resa, in primo grado, dal Giudice di pace di Bologna, ed, in secondo grado, dal Tribunale di Bologna, in merito all’art. 7 del Codice della Strada, sulla scorta della quale i ciclomotori sono stati ammessi alla circolazione nelle corsie preferenziali dei mezzi pubblici, atteso che il transito dei veicoli pubblici non viene intralciato dalla circolazione di questi mezzi a due ruote, evidentemente meno ingombranti di quelli a quatto ruote. Nello specifico, è accaduto che un utente aveva proposto opposizione al Giudice di Pace bolognese per contestare 12 verbali di accertamento notificati per presunta violazione al Codice della Strada; il ricorso veniva accolto dal Giudice di Pace – stante l’assunto per il quale il divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici non riguardi i ciclomotori, in considerazione delle dimensioni ridotte di questi mezzi - con compensazione delle spese per "giusti motivi".
Data:29 Agosto 2022
COSTITUISCE VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO E DEI DIRITTI DEL MINORE IL MANCATO ASCOLTO DEL MINORE NON SORRETTO DA UN'ESPRESSA MOTIVAZIONE SULL'ASSENZA DI DISCERNIMENTO, TALE DA GIUSTIFICARNE L'OMISSIONE; NÉ PUÒ SODDISFARE L'ONERE DI MOTIVAZIONE IL SOLO RIFERIMENTO ALL'ETÀ DEL MINORE, LA QUALE NON IMPLICA NECESSARIAMENTE L'INCAPACITÀ DI DISCERNIMENTO
La vicenda da cui trae origine la controversia portata in fine all’attenzione della Suprema Corte ha inizio con l’originaria pronuncia del Tribunale per i minorenni de L’Aquila, che rigettava l'istanza promossa da due nonni, ed avente ad oggetto il riconoscimento del diritto ad incontrare la nipote minore, collocata presso la madre, dopo la separazione dal marito. A fondamento di detta pronuncia era stato posto da un lato l’atteggiamento di aperta ostilità verso la nuora mai modificato, e, dall’altro, il rifiuto ad intraprendere un percorso di riavvicinamento graduale alla nipote, con incontri protetti e poi più liberi. Ciò posto, i suddetti nonni impugnavano la decisione, ritenendola nulla per il mancato ascolto della minore, ma la Corte d’Appello aquilana non riteneva il provvedimento affetto da nullità per il mancato ascolto della minore, di soli 9 anni. Per tal ragione, i nonni proponevano ricorso per Cassazione, accolto con ordinanza che cassava con rinvio la decisione impugnata alla stregua della circostanza per la quale, a dire della Corte romana, il mancato ascolto della minore non era stato motivato da una incapacità di discernimento della minore.
Data:26 Luglio 2022
ADDENDA DI AGGIORNAMENTO ALLA LUCE DEL D.LGS. 17 GIUGNO 2022, N. 83 SECONDO DECRETO CORRETTIVO AL CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA (D.LGS. N. 14/2019) E DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA INSOLVENCY AL MANUALE TEORICO PRATICO SUL SOVRAINDEBITAMENTO DI ALFONSO CERRATO.
Il D.lgs. 17 giugno 2022, n. 83 quale secondo decreto correttivo - integrativo1 al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (C.C.I.I)2 e di recepimento della cd. Direttiva Insolvency3 non ha inserito numerose modifiche all’istituto del sovraindebitamento. Sul piano transitorio il cit. D.lgs. n. 83/20224 per mezzo del suo art. 51 ha rinviato ulteriormente la data di entrata in vigore del C.C.I.I. dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 20225.
Data:18 Luglio 2022
TRIBUNALE DI MANTOVA, 7 GIUGNO 2022, AVENTE AD OGGETTO “LA FACOLTÀ DI CONVERSIONE DEL RICORSO DELLA PROCEDURA DI PIANO DEL CONSUMATORE IN CASO DI REIEZIONE DEL RICORSO NELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO EX ART. 14 TER. L. N. 3/2012
Sovraindebitamento – Ricorso al Piano del Consumatore – Rigetto – Ricorso alla procedura di liquidazione del patrimonio – Ammissibilità Mass.: In caso di mancato accoglimento del ricorso concernente il piano del consumatore, deve ritenersi ammissibile l’istanza di conversione nella procedura di liquidazione del patrimonio sia perché tale modalità è prevista dagli artt. 14 bis e 11 della legge n. 3/2012 in casi cui il procedimento di sovraindebitamento instaurato non può utilmente proseguire sia perché nel rito camerale (quale è quello applicabile alle procedure di sovraindebitamento) non vigono le preclusioni previste per il giudizio di cognizione ordinario sia infine perché tale possibilità deve ritenersi conforme al principio di ragionevole durata del processo, posto che non sarebbe precluso all’istante promuovere autonomo ricorso ex art. 14 ter della legge n. 3/2012.
Data:5 Luglio 2022
SI CONFIGURA QUALE LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO NEI RIGUARDI DI COLUI CHE USUFRUISCE DEI PERMESSI EX L. 104\92 PER SCOPI PERSONALI. NELL’ATTIVITÀ DI ASSISTENZA AL DISABILE, È RICOMPRESO - OLTRE CHE LE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA DIRETTA AL MEDESIMO - IL DISBRIGO DELLE PRATICHE AMMINISTRATIVE E BUROCRATICHE CHE DA SOLO NON PUÒ SVOLGERE
La questione oggetto di disamina e su cui si è pronunciata la Suprema Corte trae spunto dalla pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Spoleto, che, con sentenza n. 23/2019, aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato dalla U. s.p.a. a M.F.M. per abuso dei permessi della L. n. 104 del 1992, ex art. 33, comma 3. Detta sentenza era stata impugnata innanzi alla Corte di appello di Perugia, che non riteneva la condotta del dipendente di gravità tale da incrinare il rapporto fiduciario con la società datrice, atteso che, a detta della stessa Corte, l'utilizzo di 4 ore e mezzo su 32 di permessi 104 per il disbrigo di esigenze private – nello specifico, con riferimento al caso che ci occupa - anche se condotta con rilievo disciplinare, non poteva considerarsi così grave da dover considerare legittimo il licenziamento.
Data:28 Giugno 2022
LA GIOVANE ETÀ NON È DI PER SÉ UN'ATTENUANTE, SE NON QUANDO PREGIUDICA LA MATURITÀ DEL SOGGETTO E LA CAPACITÀ DI VALUTARE LA PROPRIA CONDOTTA IN BASE ALLE REGOLE DEL VIVERE CIVILE
Il principio di diritto enucleato dalla Corte di Legittimità concerne la fattispecie relativa all’incriminazione di sei imputati ritenuti responsabili del reato di violenza sessuale di gruppo ex art. 609 ter, comma 1, n. 2, c.p.. Invero, nel caso in esame accadeva che gli imputati molestavano sessualmente una cittadina britannica dopo averle somministrato sostanze stupefacenti, meglio note come droga dello stupro. Sta di fatto che la Corte di Appello di Napoli ridimensionava la pena della reclusione - così come stabilita dal Tribunale di Torre Annunziata - in favore dei diversi imputati, riconoscendo agli stessi le attenuanti generiche. Ciò posto, il P.G. presentava ricorso in Cassazione, adducendo la violazione dell'art. 62 bis c.p, il quale contempla le attenuanti generiche, atteso che, a detta del Procuratore, la motivazione contenente le attenuanti avrebbe dovuto indicare elementi positivi in grado di giustificarne la concessione. Di contro, nel caso di specie ciò non può ritenersi configurabile, né tantomeno le attenuanti generiche possono essere frutto di una benevola concessione da parte del Giudicante. Nello specifico, il Procuratore contestava alla S.C. il non aver preso in considerazione in misura adeguata la preoccupante personalità degli imputati, esclusa solo dalla giovane età degli stessi e dall'assenza di precedenti penali; per tale ragione, chiedeva l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla concessione delle attenuanti generiche.