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REGIME RISARCITORIO IN CASO DI SMARRIMENTO DI “ASSICURATE” DA PARTE DEL GESTORE DEL SERVIZIO POSTALE
Nella sentenza in commento - avente ad oggetto il mancato recapito di “smart card” spedite a mezzo posta assicurata - la Corte si pronuncia in merito alle diverse conseguenze risarcitorie tra il mancato recapito di raccomandate e lo smarrimento di assicurate. Nella fattispecie, la Suprema Corte conferma le argomentazioni del giudice di secondo grado, perfettamente aderenti al consolidato orientamento di legittimità, per cui: il gestore del servizio postale risponde della mancata e/o ritardata consegna del plico; il rapporto tra cliente e gestore è di tipo contrattuale, stante la privatizzazione del servizio; e, in ultimo, che a fini risarcitori è necessario valutare anche se la mancata consegna, oltre alla perdita della corrispondenza, abbia lesionato altri diritti.
Data:20 Settembre 2022
CHIAMATA IN GARANZIA - IPOTESI DI LITISCONSORZIO NECESSARIO PROCESSUALE
Nel caso che ci occupa, l’acquirente di un immobile proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che, riformando la pronuncia di primo grado del Tribunale, aveva condannato l’odierno ricorrente al pagamento della provvigione in favore dell’agenzia immobiliare per l’attività di intermediazione da quest’ultima svolta con riguardo alla compravendita di un appartamento. In primis, il ricorrente eccepiva la nullità della sentenza impugnata per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del venditore, terzo chiamato in garanzia dall’acquirente nel giudizio di prime cure e rimasto contumace, oltre ad addurre altre tre motivi di impugnazione
Data:14 Settembre 2022
SI CONFIGURA IL REATO DI MALTRATTAMENTI VERSO FAMILIARI NELLA SUA FORMA AGGRAVATA QUALORA IL REATO VENGA COMMESSO IN PRESENZA DI UN MINORE
La questione oggetto di disamina prende spunto dalla decisione emessa dal G.u.p. del Tribunale di Rieti all'esito del giudizio abbreviato, alla stregua della quale l'imputato veniva condannato alla pena di sei anni di reclusione per diversi reati commessi ai danni della convivente, tra i quali figura il reato di maltrattamenti contro i familiari come previsto dall'art. 572 c.p, e per altri ancora commessi, invece, nei confronti del figlio. La Corte d’Appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado. Avverso la pronuncia del Giudice di II° grado, l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, introitava ricorso per cassazione, per un verso, contestando le dichiarazioni rese dalla persona offesa in relazione ai fatti di cui è stato accusato – e dunque la relativa attendibilità; e, per altro, chiedendo che fosse sollevata questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 572 c.p, attesa la circostanza per la quale, a dire dell’imputato, il legislatore, stante la formulazione della norma, è come se avesse parificato la commissione di un delitto davanti a un minore al reato commesso in danno di un minore, violando in questo modo l'art. 3 della Costituzione.
Data:7 Settembre 2022
È LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE CHE SVOLGE ATTIVITÀ LAVORATIVA DURANTE L'ASPETTATIVA PER MOTIVI FAMILIARI
La vicenda da cui trae origine la controversia portata all’attenzione della Corte di Legittimità riguarda il comportamento di un lavoratore, il quale, nelle more dell’aspettativa concessa dalla Società datrice di lavoro per gravi motivi familiari, si apprestava a svolgere attività relativa ai servizi di pulizia riconducibili all’impresa della coniuge e, per tale ragione, veniva licenziato. Successivamente, avverso la sentenza resa in secondo grado di giudizio dalla Corte d’Appello di Roma, il ricorrente R.P. proponeva gravame in Cassazione, sostenendo come l'aspettativa concessa non avesse comportato benefici economici o costi per la collettività, e neppure conseguenze per il proprio datore di lavoro, atteso che non si era concretizzata nemmeno la necessità di sostituirlo. Tanto premesso, deve osservarsi come la Corte, conformemente a quanto già sostenuto dalla giurisprudenza di merito, abbia respinto il ricorso. Invero, per i Giudici del Palazzaccio, non ha avuto rilievo la fattispecie per la quale l’odierno ricorrente abbia prestato la propria opera presso l'impresa coniugale.
Data:29 Agosto 2022
È CORRETTA LA COMPENSAZIONE DELLE SPESE DI LITE SE LA QUESTIONE TRATTATA È NUOVA O SE C'È UN MUTAMENTO DELLA GIURISPRUDENZA SULLE QUESTIONI DIRIMENTI
Il suesposto principio di diritto consegue alla innovativa interpretazione resa, in primo grado, dal Giudice di pace di Bologna, ed, in secondo grado, dal Tribunale di Bologna, in merito all’art. 7 del Codice della Strada, sulla scorta della quale i ciclomotori sono stati ammessi alla circolazione nelle corsie preferenziali dei mezzi pubblici, atteso che il transito dei veicoli pubblici non viene intralciato dalla circolazione di questi mezzi a due ruote, evidentemente meno ingombranti di quelli a quatto ruote. Nello specifico, è accaduto che un utente aveva proposto opposizione al Giudice di Pace bolognese per contestare 12 verbali di accertamento notificati per presunta violazione al Codice della Strada; il ricorso veniva accolto dal Giudice di Pace – stante l’assunto per il quale il divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici non riguardi i ciclomotori, in considerazione delle dimensioni ridotte di questi mezzi - con compensazione delle spese per "giusti motivi".
Data:29 Agosto 2022
COSTITUISCE VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO E DEI DIRITTI DEL MINORE IL MANCATO ASCOLTO DEL MINORE NON SORRETTO DA UN'ESPRESSA MOTIVAZIONE SULL'ASSENZA DI DISCERNIMENTO, TALE DA GIUSTIFICARNE L'OMISSIONE; NÉ PUÒ SODDISFARE L'ONERE DI MOTIVAZIONE IL SOLO RIFERIMENTO ALL'ETÀ DEL MINORE, LA QUALE NON IMPLICA NECESSARIAMENTE L'INCAPACITÀ DI DISCERNIMENTO
La vicenda da cui trae origine la controversia portata in fine all’attenzione della Suprema Corte ha inizio con l’originaria pronuncia del Tribunale per i minorenni de L’Aquila, che rigettava l'istanza promossa da due nonni, ed avente ad oggetto il riconoscimento del diritto ad incontrare la nipote minore, collocata presso la madre, dopo la separazione dal marito. A fondamento di detta pronuncia era stato posto da un lato l’atteggiamento di aperta ostilità verso la nuora mai modificato, e, dall’altro, il rifiuto ad intraprendere un percorso di riavvicinamento graduale alla nipote, con incontri protetti e poi più liberi. Ciò posto, i suddetti nonni impugnavano la decisione, ritenendola nulla per il mancato ascolto della minore, ma la Corte d’Appello aquilana non riteneva il provvedimento affetto da nullità per il mancato ascolto della minore, di soli 9 anni. Per tal ragione, i nonni proponevano ricorso per Cassazione, accolto con ordinanza che cassava con rinvio la decisione impugnata alla stregua della circostanza per la quale, a dire della Corte romana, il mancato ascolto della minore non era stato motivato da una incapacità di discernimento della minore.
Data:26 Luglio 2022
ADDENDA DI AGGIORNAMENTO ALLA LUCE DEL D.LGS. 17 GIUGNO 2022, N. 83 SECONDO DECRETO CORRETTIVO AL CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA (D.LGS. N. 14/2019) E DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA INSOLVENCY AL MANUALE TEORICO PRATICO SUL SOVRAINDEBITAMENTO DI ALFONSO CERRATO.
Il D.lgs. 17 giugno 2022, n. 83 quale secondo decreto correttivo - integrativo1 al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (C.C.I.I)2 e di recepimento della cd. Direttiva Insolvency3 non ha inserito numerose modifiche all’istituto del sovraindebitamento. Sul piano transitorio il cit. D.lgs. n. 83/20224 per mezzo del suo art. 51 ha rinviato ulteriormente la data di entrata in vigore del C.C.I.I. dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 20225.
Data:18 Luglio 2022
TRIBUNALE DI MANTOVA, 7 GIUGNO 2022, AVENTE AD OGGETTO “LA FACOLTÀ DI CONVERSIONE DEL RICORSO DELLA PROCEDURA DI PIANO DEL CONSUMATORE IN CASO DI REIEZIONE DEL RICORSO NELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO EX ART. 14 TER. L. N. 3/2012
Sovraindebitamento – Ricorso al Piano del Consumatore – Rigetto – Ricorso alla procedura di liquidazione del patrimonio – Ammissibilità Mass.: In caso di mancato accoglimento del ricorso concernente il piano del consumatore, deve ritenersi ammissibile l’istanza di conversione nella procedura di liquidazione del patrimonio sia perché tale modalità è prevista dagli artt. 14 bis e 11 della legge n. 3/2012 in casi cui il procedimento di sovraindebitamento instaurato non può utilmente proseguire sia perché nel rito camerale (quale è quello applicabile alle procedure di sovraindebitamento) non vigono le preclusioni previste per il giudizio di cognizione ordinario sia infine perché tale possibilità deve ritenersi conforme al principio di ragionevole durata del processo, posto che non sarebbe precluso all’istante promuovere autonomo ricorso ex art. 14 ter della legge n. 3/2012.
Data:5 Luglio 2022
SI CONFIGURA QUALE LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO NEI RIGUARDI DI COLUI CHE USUFRUISCE DEI PERMESSI EX L. 104\92 PER SCOPI PERSONALI. NELL’ATTIVITÀ DI ASSISTENZA AL DISABILE, È RICOMPRESO - OLTRE CHE LE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA DIRETTA AL MEDESIMO - IL DISBRIGO DELLE PRATICHE AMMINISTRATIVE E BUROCRATICHE CHE DA SOLO NON PUÒ SVOLGERE
La questione oggetto di disamina e su cui si è pronunciata la Suprema Corte trae spunto dalla pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Spoleto, che, con sentenza n. 23/2019, aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato dalla U. s.p.a. a M.F.M. per abuso dei permessi della L. n. 104 del 1992, ex art. 33, comma 3. Detta sentenza era stata impugnata innanzi alla Corte di appello di Perugia, che non riteneva la condotta del dipendente di gravità tale da incrinare il rapporto fiduciario con la società datrice, atteso che, a detta della stessa Corte, l'utilizzo di 4 ore e mezzo su 32 di permessi 104 per il disbrigo di esigenze private – nello specifico, con riferimento al caso che ci occupa - anche se condotta con rilievo disciplinare, non poteva considerarsi così grave da dover considerare legittimo il licenziamento.
Data:28 Giugno 2022
LA GIOVANE ETÀ NON È DI PER SÉ UN'ATTENUANTE, SE NON QUANDO PREGIUDICA LA MATURITÀ DEL SOGGETTO E LA CAPACITÀ DI VALUTARE LA PROPRIA CONDOTTA IN BASE ALLE REGOLE DEL VIVERE CIVILE
Il principio di diritto enucleato dalla Corte di Legittimità concerne la fattispecie relativa all’incriminazione di sei imputati ritenuti responsabili del reato di violenza sessuale di gruppo ex art. 609 ter, comma 1, n. 2, c.p.. Invero, nel caso in esame accadeva che gli imputati molestavano sessualmente una cittadina britannica dopo averle somministrato sostanze stupefacenti, meglio note come droga dello stupro. Sta di fatto che la Corte di Appello di Napoli ridimensionava la pena della reclusione - così come stabilita dal Tribunale di Torre Annunziata - in favore dei diversi imputati, riconoscendo agli stessi le attenuanti generiche. Ciò posto, il P.G. presentava ricorso in Cassazione, adducendo la violazione dell'art. 62 bis c.p, il quale contempla le attenuanti generiche, atteso che, a detta del Procuratore, la motivazione contenente le attenuanti avrebbe dovuto indicare elementi positivi in grado di giustificarne la concessione. Di contro, nel caso di specie ciò non può ritenersi configurabile, né tantomeno le attenuanti generiche possono essere frutto di una benevola concessione da parte del Giudicante. Nello specifico, il Procuratore contestava alla S.C. il non aver preso in considerazione in misura adeguata la preoccupante personalità degli imputati, esclusa solo dalla giovane età degli stessi e dall'assenza di precedenti penali; per tale ragione, chiedeva l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla concessione delle attenuanti generiche.
Data:21 giugno 2022
TRIB. FORLÌ 4 APRILE 2022 (Decreto) SULLA CONFERMA DELL’ESTENSIONE DEL CRAM DOWN NEI CONFRONTI DEI CREDITI PREVIDENZIALI
Sovraindebitamento – Accordo di composizione – Voto negativo espresso degli Enti Previdenziali – Giudizio c.d. cram down – Art. 12, comma 3, quater. l. 3/2012 – Interpretazione estensiva – Ammissibilità Mass.: L’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 12, comma 3 quater, l. 3/12, come modificato dal d.l. 137/20 convertito con modifiche in l. n. 176/20, consente di estendere il giudizio di cram down espresso dal tribunale ai fini dell’omologa dell’accordo di composizione della crisi, in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria, anche ai crediti previdenziali.
Data:7 Giugno 2022
NON SONO PIÙ DOVUTE LE SPESE PER IL RECESSO ANTICIPATO DAL CONTRATTO TELEFONICO DAL DECRETO BERSANI SULLE LIBERALIZZAZIONI, FATTE SALVE LE SPESE GIUSTIFICATE DAI COSTI DELL'OPERATORE
La pronuncia oggetto di disamina prende le mosse dal caso di un utente che citava innanzi al Giudice di Pace una nota compagnia telefonica, lamentando l'illegittimo addebito della somma di 35,18 euro a titolo di spese di disattivazione dell'utenza. Sta di fatto che sia il Giudice di Pace, che il Tribunale adìto in sede appello accoglievano la domanda dell'utente, condannando la compagnia a restituire l'importo di 35,18 euro atteso che "nessuna clausola contrattuale sottoscritta dall'appellata autorizzava la società a riscuotere detta somma."
Data:31 Maggio 2022
IL REATO DI DISTURBO DEL RIPOSO O DELLE OCCUPAZIONI DELLE PERSONE DEVE RITENERSI INTEGRATO ANCHE QUANDO LE “VITTIME” INFASTIDITE DALLA MUSICA DI UNA FESTA CHE SI PROTRAE FINO AL MATTINO SIANO FUORI CASA E, DUNQUE, NON PER FORZA ALL’INTERNO DELLA PROPRIA ABITAZIONE
La vicenda processuale oggetto di odierna disamina può così sintetizzarsi. Con sentenza del 12 maggio 2020 la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di Lucca il 25 maggio 2018, con riferimento alle pena inflitta nei confronti di M.G., ritenuta responsabile dei reati di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento e disturbo del riposo o delle occupazioni delle persone, ha sostituito la pena detentiva di un mese e venti giorni di arresto con la corrispondente pena pecuniaria di 12.500 € di ammenda, da aggiungersi a quella, di 210 € di ammenda, già determinata in primo grado. Invero, la Corte di Appello fiorentina rilevava come la donna avesse organizzato una festa aperta al pubblico - e non, dunque, riservata ai clienti dell'hotel - senza la preventiva autorizzazione della forza pubblica. Il Giudice di II grado rilevava inoltre come il suddetto intrattenimento si fosse svolto in spiaggia, di tal che la stessa organizzatrice non era certamente esonerata dal predisporre l'adozione di misure finalizzate a tutelare l'integrità dei partecipanti, così come l’osservanza della normativa antiincendio.
Data:26 Maggio 2022
L’“ACCAPARRAMENTO DELLA CLIENTELA” È LA CONDOTTA VIETATA DALL’ART. 37 DEL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE E PUÒ CONCRETIZZARSI NELLA CONDOTTA DELL’AVVOCATO CHE SI RENDA DISPONIBILE A SOTTOSCRIVERE UNA NOMINA PER AUTENTICA, SENZA AVERE ALCUNA EFFETTIVA CERTEZZA DELL’AUTOGRAFIA DEL SOTTOSCRITTORE, BENSÌ UNICAMENTE FACENDO FEDE AL MODULO DI NOMINA PER DEPOSITARE UNA DENUNCIA ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA, COME SOTTOSCRITTO ED INVIATO ALLO STESSO
La vicenda oggetto di odierna disamina trae principio dall’esposto presentato innanzi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trento, a seguito del quale era stato instaurato un procedimento disciplinare nei confronti dell'avvocato G.M. per le seguenti violazioni del codice deontologico: violazione dei doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza (art. 9), violazione di accaparramento di clientela (art. 37), utilizzo di mandati professionali senza verifica dell'identità del mandante (art. 23). All'esito della fase istruttoria, il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Trento, aveva configurato una responsabilità dell’avvocato per la violazione dell'art. 37, irrogando, all’uopo, la sanzione dell'avvertimento. Successivamente, l'avvocato impugnava la suddetta pronuncia ma, con sentenza del 5 maggio 2021 il Consiglio Nazionale Forense rigettava il ricorso. Invero, il CNF stigmatizzava la circostanza per la quale dal sito web del "Comitato 26 Gennaio", costituitosi nel Comune di V., era scaricabile il modulo di nomina a difensore per la denuncia all'autorità giudiziaria da sottoscrivere ed inviare all'avv. G., il quale, con la consapevolezza di tale modalità di assunzione dell'incarico, si era reso evidentemente disponibile a sottoscrivere la nomina per autentica senza avere alcuna evidenza della autografia del sottoscrittore.
Data:17 Maggio 2022
LE APPARECCHIATURE DI MISURAZIONE DELLA VELOCITÀ, PER RISULTARE IDONEE, DEVONO ESSERE SOTTOPOSTE A PERIODICHE VERIFICHE E TARATURE, E L’EFFETTUAZIONE DI TALI CONTROLLI DEVE ESSERE ATTESTATA CON APPOSITE CERTIFICAZIONI
La recentissima ordinanza della Corte di legittimità oggetto di commento trae origine dalla vicenda che ha visto coinvolti un Comune piemontese ed un automobilista, il quale impugnava il provvedimento ammnistrativo emesso dal Giudice di Pace a seguito del verbale di violazione al Codice della strada, sottoscritto dagli agenti accertatori, per eccesso di velocità, rilevato con apparecchiatura automatica di tipo autovelox. Il gravame, introitato dal ricorrente, si fondava sulla considerazione per cui la multa fosse illegittima poiché fondata su rilevamento effettuato da autovelox approvato ma non omologato. Il giudice di pace accoglieva il ricorso e annullava il verbale. Di contro, il Tribunale di Alessandria - interpellato in secondo grado su ricorso dell'amministrazione – rilevava come, seppur solo approvato e non omologato, l'autovelox fosse da considerare idoneo a fornire un rilevamento valido, poiché utilizzato in presenza degli organi di polizia, affermando, all’uopo, la fondatezza della domanda avanzata dal Comune.
Data:10 Maggio 2022
TRIBUNALE DI MANTOVA 16 MARZO 2022: SOVRAINDEBITAMENTO - LA COMPETENZA TERRITORIALE DELLA DOMANDA DI ESDEBITAZIONE PROMOSSA A NORMA DELL’ART. 14-TERDECIES L. N. 3/2012
Massima: Poiché l’esdebitazione richiesta ai sensi dell’art. 14-terdecies della legge n. 3/2012 costituisce la fase finale (sia pure eventuale) della procedura di liquidazione del patrimonio alla quale è inscindibilmente connessa, la domanda di ammissione al beneficio va proposta al Giudice che aveva disposto l’apertura del procedimento di liquidazione del patrimonio. [Nel caso di specie il ricorrente dopo avere ottenuto l’apertura della procedura di liquidazione del patrimonio da parte del Tribunale di Brescia aveva presentato la domanda di esdebitazione avanti al Tribunale di Mantova, nel cui distretto è fissata la sua attuale residenza].
Data:3 Maggio 2022
DONAZIONE INDIRETTA – SPIRITO DI LIBERALITÀ DEL “DONANTE INDIRETTO” QUALE ELEMENTO COSTITUTIVO DELLA DONAZIONE – PROVA GRAVANTE SUL SOGGETTO CHE NE AFFERMA L’ESISTENZA
Con l’ordinanza n. 4014/2022, la Corte si pronuncia in materia di donazione indiretta. Nel caso che ci occupa, parte ricorrente proponeva ricorso in Cassazione avverso la sentenza del secondo grado di giudizio che, confermando la decisone presa dal Giudice di prime cure, riteneva che gli immobili di causa non ricadessero nel regime di comunione legale tra due ex coniugi, poiché oggetto di donazione indiretta da parte del genitore di uno dei due coniugi. Si ricorda a noi stessi come la donazione indiretta sia un atto di liberalità che realizza gli effetti propri della donazione, ma non necessita di una forma specifica e l’arricchimento del patrimonio altrui avviene in maniera velata e non diretta. Dunque, mancando la forma dell’atto pubblico, va sempre provato l’animus donandi del “donante indiretto” e tale prova ricade, solo ed esclusivamente, sul soggetto che afferma l’esistenza della donazione. Ritornando al caso di specie, la ricorrente contestava la mancata prova dello spirito di liberalità necessario ai fini della configurazione di una donazione indiretta. L’ex marito, nonostante la precisa contestazione della moglie, non aveva provato in alcun modo di essere stato autorizzato dal padre ad emettere gli assegni versati per l’acquisto degli immobili de quo.
Data:26 Aprile 2022
ESPORRE IL CROCIFISSO IN AULA NON DETERMINA UN ATTO DISCRIMINATORIO CONTRO IL DOCENTE DISSENZIENTE: SPETTA IN OGNI CASO ALLA SCUOLA TROVARE UN RAGIONEVOLE ACCOMODAMENTO SU EVENTUALI POSIZIONI DIFFORMI
La vicenda concerne un evento che trae origine nel lontano 2009, allorquando un insegnante, prima di iniziare la lezione, rimuoveva il crocifisso dall’aula, nonostante la maggioranza degli studenti si fosse espressa in senso favorevole alla presenza in aula del crocifisso, sulla scorta dell’assunto per il quale la presenza del medesimo violasse il principio di laicità dello Stato, nonché la libertà di coscienza e d'insegnamento in materia religiosa. Il docente veniva sospeso ed a seguito del conseguente ricorso la questione veniva portata all’attenzione della Corte d'Appello di Perugia, la quale respingeva il ricorso dell'insegnante, rappresentando come l'esposizione del crocifisso non è lesiva di diritti inviolabili della persona né è, di per sé sola, fonte di discriminazione tra individui di fede cristiana e soggetti appartenenti ad altre confessioni religiose. La controversia approdava al Palazzaccio, ove i giudici della sezione lavoro rimettevano la risoluzione del quesito alle Sezioni Unite, evidenziando l’assoluta rilevanza delle tematiche sollevate dall'insegnante nel suo ricorso, stante la circostanza per la quale i diritti enucleati richiedessero un doveroso bilanciamento tra la libertà di insegnamento (intesa come autonomia didattica e libera espressione culturale del docente), ed il rispetto della coscienza civile e morale degli alunni che, a maggioranza, avevano espresso la volontà che il crocifisso restasse affisso in aula.
Data:19 Aprile 2022
IL SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE E QUELLO DI ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI CON VIOLENZA ALLA PERSONA POSTO IN ESSERE IN CONCORSO CON IL SEQUESTRO DI PERSONA NON SI DISTINGUONO PER L'INTENSITÀ DELLA VIOLENZA O DELLA MINACCIA CHE CONNOTA LA CONDOTTA, BENSÌ PER IL FINE PERSEGUITO DALL'AGENTE
La questione sottoposta all’attenzione della Suprema Corte trae origine dalla denuncia sporta a seguito della privazione da parte delle persone offese della libertà di locomozione, essendosi trovate le stesse rinchiuse all’interno di uno spazio recintato di un camping, dal quale erano impossibilitate ad uscire per un tempo apprezzabile a fronte della richiesta da parte dei gestori del camping per un residuo credito asseritamente vantato nei loro confronti. La Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare in primo luogo che il fine di esercitare un preteso diritto non esclude il delitto di sequestro di persona, sempre che ne ricorrano i presupposti, ma può determinare un concorso dello stesso delitto con l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni, atteso che tra la norma di cui all’art. 393 c.p. e quella di cui all’art. 605 c.p. non esiste un rapporto di specialità. La privazione della libertà personale, infatti, con riferimento specifico alla libertà di locomozione, è estranea alla configurazione giuridica del delitto dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
Data:12 Aprile 2022
INFORTUNISTICA STRADALE – VEICOLO NON ASSICURATO COINVOLTO NEL SINISTRO MA SENZA COLPA – DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI PATITI
Con la sentenza n. 1179/2022, la Suprema Corte si è pronunciata in materia di infortunistica stradale. Nel caso che ci occupa, il conducente di un motociclo - privo di copertura assicurativa - e il terzo trasportato avevano formulato richiesta di risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistro verificatosi tra il suddetto mezzo e una vettura, con responsabilità addebitabile unicamente al conducente di quest’ultima. Il giudice adito rigettava la domanda attorea, decisione confermata anche nel secondo grado di giudizio, atteso che riteneva quale condizione indefettibile per l’attivazione della procedura risarcitoria la copertura assicurativa del mezzo sul quale il danneggiato circolava. Tale decisione appare manifestamente irrazionale in quanto non aderente alla ratio della normativa in materia che si fonda in primis sulla tutela del danneggiato. Più nel dettaglio, esaminando sia l’art. 122 (obbligo di assicurazione dei veicoli a motore) che l’art. 144 (azione diretta del danneggiato) del Codice delle Assicurazioni (C.d.A.), - su cui si fonda la decisione del secondo grado di giudizio -, la Corte ne mette subito in evidenza la diversità dell’ambito di azione. Difatti, nel qual caso il legislatore avesse avuto intenzione di inibire al danneggiato l’esercizio dell’azione risarcitoria per mancanza di assicurazione sul veicolo sul quale circolava al momento del sinistro, avrebbe dovuto inserire espressamente tale sanzione nella relativa norma, stante l’importanza dell’interesse tutelato. Ed ancora, - dall’analisi della normativa della R.C.A., di quella unionale, nonché di quella costituzionale -, è evidente come, in caso di sinistro, si persegua, sempre e comunque, la massima tutela del danneggiato/vittima.