AI FINI DEL DECORSO DEL TERMINE BREVE DI IMPUGNAZIONE LA NOTIFICA DELLA SENTENZA PUÒ ESSERE FATTA SOLTANTO MEDIANTE “CONSEGNA A MANO”
Descrizione
Ai fini del decorso del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza può essere fatta alla parte personalmente soltanto mediante “consegna a mano” di quest’ultima, da effettuarsi, ove il destinatario sia l’Amministrazione finanziaria, mediante consegna dell’atto all’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia (art. 16, comma 3, ultima parte, d.lgs. n. 546/1992). Diversamente, la notifica va effettuata a mezzo posta in plico raccomandato senza busta e con avviso di ricevimento, presso i luoghi indicati nell’art. 17, d.lgs. n. 546 cit., ovvero nel domicilio eletto dalla parte o, in mancanza, nella residenza o nella sede dalla stessa dichiarata in sede di costituzione in giudizio.
Specifiche
Data:
11 Ottobre 2021
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