AI FINI DELL'INTEGRAZIONE DEL REATO DI CAPORALATO, È SUFFICIENTE CHE RICORRA ANCHE SOLO UNO DEGLI ELEMENTI INDICATI EX ART. 603-BIS, COMMA II, C.P.
Descrizione
Nel caso in esame è accaduto che il sig. M.G. ha proposto ricorso innanzi alla Corte di legittimità adducendo la circostanza per cui il Tribunale di Catanzaro avrebbe errato nell’imputazione a suo carico del reato di sfruttamento, stante l’insufficienza degli indizi considerati per la formulazione di tale accusa. Invero, il ricorrente, nel caso di specie, ha evidenziato che “il provvedimento impugnato non ha menzionato alcun elemento investigativo relativo alle effettive condizioni di lavoro, ai metodi di sorveglianza e/o alle situazioni alloggiative degradanti dei lavoratori, …., e non si è affatto soffermato sul dato temporale della ripetizione dell'unica condotta contestata (retribuzione in misura difforme ed inferiore ai contratti collettivi), che, al più, può ritenersi limitata alla sola giornata del 18 aprile 2018, essendo del tutto equivoci ed insufficienti gli indizi desumibili dalla conversazione tra terzi ( F. e A.), smentiti dallo stesso M.”. Inquadrata la vicenda negli esatti termini controversi, preliminarmente occorre rappresentare che l'art. 603-bis c.p, comma 2 – il quale configura il reato di caporalato – sancisce come: "Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;la 2 sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti".
Specifiche
Data:
16 Marzo 2021
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