AI FINI DELL'OBBLIGO D'ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA INPS, RILEVA L'ABITUALITÀ CON CUI IL LIBERO PROFESSIONISTA - CHE NON RAGGIUNGE LA SOGLIA DI REDDITO RICHIESTA PER ISCRIVERSI ALLA CASSA FORENSE - ESERCITA LA SUA ATTIVITÀ, E NON L'ENTITÀ DEL REDDITO

Descrizione

    Nella vicenda oggetto di disamina, con un unico motivo di censura, l'INPS ha contestato la decisione della Corte d'Appello di Genova, per aver erroneamente ritenuto – a detta del ricorrente medesimo - che la produzione di un reddito non inferiore a 5000 euro costituisse il solo presupposto obbligatorio per l'iscrizione alla Gestione Separata. A sostegno della doglianza formulata dall’INPS, si deve rappresentare come già il più rilevante precedente giurisprudenziale - Cass. S.U. n. 3240 del 2010 – aveva disciplinato che “l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (ancorché non esclusivo) ed anche occasionale (oltre la soglia monetaria indicata nel D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, conv. con L. n. 326 del 2003) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento”.

Specifiche

    Data: 23 Marzo 2021
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