AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA IPOTECARIA DOVUTA IN CASO DI PERMUTA, LA BASE IMPONIBILE VA INDIVIDUATA TENENDO CONTO DEL VALORE DEL BENE CHE DÀ LUOGO ALL'APPLICAZIONE DELLA MAGGIORE IMPOSTA IPOTECARIA, A PRESCINDERE SE QUEL VALORE COINCIDA O MENO CON QUELLO PIÙ ALTO AI FINI DELL'IMPOSTA DI REGISTRO

Descrizione

    La questione sottesa alla pronuncia in esame prende avvio dall'impugnazione di un avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate aveva rideterminato l'imposta ipotecaria dovuta rispetto ad una permuta avente ad oggetto, da un lato, la cessione di fabbricati e, dall'altro, la cessione di un terreno sito in un piano urbanistico particolareggiato. Questo giudizio si concludeva, in secondo grado di giudizio, con la sentenza n. 82 del 2014, resa dalla Commissione Tributaria di II Grado di Bolzano, a mezzo della quale la Commissione Tributaria, pur confermando la correttezza del criterio di calcolo applicato, accoglieva il ricorso introitato dalla contribuente, sancendo come, nello specifico, dovesse trovare applicazione l'agevolazione prevista dalla L. n. 388 del 2000, art. 33, con conseguente determinazione dell'imposta ipotecaria in misura fissa. Sta di fatto che avverso tale pronuncia di appello, l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

Specifiche

    Data: 21 giugno 2022
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