AI FINI DELL’ESCLUSIONE DA IRAP, LE SOCIETÀ SEMPLICI, ESERCENTI ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO, LE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI E GLI STUDI ASSOCIATI DEVONO PROVARE CHE NON SI È COSTITUITO IL VINCOLO ASSOCIATIVO
Descrizione
Il principio di diritto in epigrafe emarginato segue alla vicenda che ha visto la Commissione Tributaria Regionale della Toscana – Sezione staccata Livorno respingere il ricorso introitato dall’Agenzia delle Entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, la quale aveva accolto il ricorso proposto dallo Studio Legale M. contro il silenzio rifiuto opposto dall'amministrazione finanziaria all'istanza di rimborso dell'IRAP versata dal contribuente con riferimento agli anni d'imposta dal 2005 al 2008. Invero, i Giudici di secondo grado, muovendo dall’assunto in base al quale il reddito di uno studio associato viene assoggettato all'IRAP "a meno che il Contribuente non dimostri che tale reddito è derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati", evidenziavano come, nel caso di specie, il contribuente aveva "documentalmente provato come il reddito prodotto dall'associazione professionale fosse esclusiva derivazione del lavoro professionale svolto dai singoli associati tale da escludere l'assoggettabilità all'imposta". Ciò posto, per tale suesposta ragione, l’Agenzia delle Entrate proponeva gravame in Cassazione.
Specifiche
Data:
14 giugno 2022
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