AL MARITO CHE VA VIA DA CASA ALL'IMPROVVISO, SENZA PREVIO DEPOSITO DELLA DOMANDA DI SEPARAZIONE GIUDIZIALE, DEVE ESSERE ADDEBITATA LA SEPARAZIONE MEDESIMA

Descrizione

    Con riferimento al caso di specie, la vicenda giudiziale trae origine dal ricorso per separazione depositato dall’odierna ricorrente, nel quale la medesima ha richiesto l’addebito della separazione al marito, reo – a detta della ricorrente medesima - di aver abbandonato improvvisamente il tetto coniugale, senza aver esperito alcuna preventiva domanda di separazione, alla luce di una mera confessione di un sentimento nei confronti di un’altra donna. Rimasta soccombente in entrambi i gradi di giudizio - per volontà del tribunale di Pistoia prima, e della Corte d’Appello di Firenze poi - la moglie introita gravame in Cassazione, affidandolo a tre motivi di ricorso. Rispettivamente, con il primo motivo di ricorso l’odierna ricorrente denuncia il mancato accoglimento della domanda di addebito della separazione in considerazione del comportamento del marito, il quale improvvisamente ha confessato di nutrire sentimenti per un'altra donna per poi allontanarsi repentinamente dalla residenza coniugale, addirittura escludendo la coniuge dalla farmacia in cui collaborava. In merito, invece, al secondo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la circostanza in base alla quale il Giudice di secondo grado abbia posto a suo esclusivo carico la prova delle circostanze descritte nel ricorso (adulterio, abbandono del tetto coniugale, ostentazione della nuova relazione), non contestate sostanzialmente dalla controparte, che si sarebbe limitata a cercare di porre una giustificazione alle stesse. Ciò

Specifiche

    Data: 8 Giugno 2021
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