ASSEGNO DIVORZILE - QUANTIFICAZIONE IN BASE AI CRITERI STABILITI DALLA LEGGE SUL DIVORZIO E DALLA SENTENZA A SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE N. 18287/2018 - RINUNCIA IMMOTIVATA AL LAVORO DOPO IL MATRIMONIO
Descrizione
Con l’ordinanza in commento (n. 4200/2023), la Cassazione ribadisce che l’assegno di mantenimento deve essere determinato sulla base dei criteri stabiliti dalla legge e sanciti dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 18287/2018, tra cui la rinuncia al lavoro dopo il matrimonio da parte dell’ex coniuge, senza valide ragioni. Nel secondo grado di giudizio veniva riconosciuto in favore dell’ex moglie un assegno di mantenimento pari a complessivi € 900,00. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione il marito gravato di tale onere, contestando alla Corte d’Appello adita di non aver indagato sulle ragioni per le quali la ex moglie - operatrice socio-sanitaria - aveva deciso di non lavorare più dopo il matrimonio, di non aver motivato il quantum stabilito e, infine, di non aver tenuto conto della durata del matrimonio, della qualifica professionale della ex moglie e della disponibilità, da parte di quest’ultima, di una abitazione di proprietà dei genitori.
Specifiche
Data:
21 Febbraio 2023
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