ASSEGNO INVIATO A MEZZO POSTA ORDINARIA – SOTTRAZIONE E SUCCESSIVA CONTRAFFAZIONE DEL TITOLO – RESPONSABILITÀ CIVILE
Descrizione
Nell’ordinanza in commento (n. 25866/2023), la Suprema Corte - chiamata a pronunciarsi in merito al caso di sottrazione di un assegno spedito a mezzo posta ordinaria e conseguente incasso del titolo da parte di un soggetto non legittimato - ha sancito il seguente principio di diritto: «la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d’intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l’affermazione del concorso di colpa del mittente». La vicenda trae scaturigine dalla decisione del giudice di seconde cure che, in riforma a quanto statuito nel primo grado di giudizio, aveva accolto la domanda risarcitoria spiegata dalla Compagnia assicurativa in danno di Poste Italiane S.p.a., per aver quest’ultima effettuato il pagamento di un assegno non trasferibile - inviato dalla Compagnia a mezzo posta - nei confronti di un soggetto diverso dall’effettivo beneficiario.
Specifiche
Data:
11 Ottobre 2023
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