AZIENDA SANITARIA LOCALE – DIRIGENZA SANITARIA – NULLITÀ DELLA CLAUSOLA CONTRATTUALE DI SCIOGLIMENTO AUTOMATICO DEL RAPPORTO DI LAVORO ALLA NOMINA DI NUOVO DIRETTORE GENERALE.

Descrizione

    Nell’ordinanza in commento (n. 1895/2024), la Suprema Corte, in tema di dirigenza sanitaria, ha stabilito - per contrasto con l’art. 97, comma 2, Cost. - la nullità della clausola del contratto sottoscritto tra direttore sanitario e azienda sanitaria di scioglimento automatico del rapporto di lavoro nell’ipotesi di nomina di un nuovo direttore generale; in tale evenienza, il direttore sanitario ha diritto all’integrale risarcimento del danno e non soltanto al mero rimborso delle spese sostenute e al compenso per l’opera fino a quel momento prestata, non trovando applicazione l’art. 2237 (Recesso) c.c. in quanto incompatibile con l’art. 3-bis d.lgs. n. 502/1992.

Specifiche

    Data: 12 Marzo 2024
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