BANCAROTTA E GIUSTIZIA RIPARATIVA - IL DISSENSO DELLA PERSONA OFFESA NON PRECLUDE L’ACCESSO AL PROGRAMMA
Descrizione
Nella sentenza in commento (n. 29030/2026), la Suprema Corte ha ribadito che la giustizia riparativa può trovare applicazione anche nei procedimenti per bancarotta, trattandosi di reati procedibili d’ufficio, e il mancato consenso della persona offesa non costituisce, di per sé, un ostacolo all’invio delle parti a un Centro per la giustizia riparativa. La pronuncia assume particolare rilievo perché chiarisce che, ai fini dell’art. 129-bis c.p.p., il giudice deve verificare l’utilità concreta del programma rispetto alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato e l’eventuale sussistenza di un pericolo concreto per gli interessati o per l’accertamento dei fatti, senza poter attribuire al dissenso della persona offesa un valore automaticamente preclusivo.
Specifiche
Data:
16 Settembre 2026
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