CIRCOLAZIONE STRADALE – OBBLIGO DI PRESEGNALAZIONE ANCHE PER I SISTEMI DI RILEVAMENTO “DINAMICO” O “AD INSEGUIMENTO”, C.D. “SCOUT SPEED”

Descrizione

    Con l’ordinanza n. 29595 del 22/10/2021 la Suprema Corte ha chiarito che l’obbligo di preventiva segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità prescritto dall’art. 142, c. 6-bis del Codice della Strada, ha carattere generale e, pertanto, va riferito a tutte le postazioni di controllo sulla rete stradale ivi compresi i dispositivi di rilevamento della velocità installati a bordo di veicoli per la misura della velocità in maniera dinamica e/o ad inseguimento. Nella fattispecie in esame, la Corte – confermando quanto statuito nei precedenti gradi di giudizio, dapprima dal Giudice di Pace di Belluno e, successivamente, dal Tribunale di Belluno – non ha ritenuto meritevole di accoglimento la censura addotta dal Comune di Feltre a fondamento dello spiegato ricorso circa la violazione o falsa applicazione dell’art. 142, c. 6-bis, C.d.S. in relazione alle previsioni del decreto ministeriale del 15/8/2007, il cui art. 3 prevedeva l’esonero dell’obbligo di presegnalazione per i dispositivi di rilevamento “dinamico” o “ad inseguimento”. A tal proposito, la Suprema Corte evidenzia come il disposto dell’art. 142, c. 6-bis, C.d.S., rimetta al decreto ministeriale la mera individuazione delle modalità di impiego dei dispositivi di segnalazione, senza contemplare alcuna possibilità di deroga alla previsione generale. Ciò posto e secondo il principio della gerarchia delle fonti, anche nell’eventualità di un contrasto fra le previsioni di legge e quelle dei decreti ministeriali, essendo la legge ordinaria dello Stato una fonte di rango superiore, non potrebbe essere derogata da una di rango inferiore, quale quella emanata con decreto ministeriale, che, pertanto, dovrà essere disapplicata dal Giudice.

Specifiche

    Data: 21 Dicembre 2021
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