CONDOMINIO – USO DEI BENI COMUNI – REGOLAMENTAZIONE – NO POSSIBILITÀ DI ALTERAZIONE DELLA DESTINAZIONE D’USO – ART. 1102 C.C. QUALE NORMA DI RIFERIMENTO
Descrizione
Nell’ordinanza in commento (n. 36438/2023), la Suprema Corte ha stabilito che, in materia condominiale, ai sensi dell’art. 1102 c.c., ciascun condomino può utilizzare la cosa comune in modo particolare e diverso dagli altri, a condizione che sia rispettata la destinazione d’uso della parte condominiale in questione e che l’utilità maggiore e più intensa da questi tratta non impedisca agli altri comproprietari di farne parimenti uso.
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Data:
30 Gennaio 2024
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