CONTENZIOSO TRIBUTARIO - ANNULLAMENTO IN SEDE DI AUTOTUTELA - NO CORRELAZIONE MECCANICA DELLA COMPENSAZIONE DELLE SPESE.

Descrizione

    Nell’ordinanza in commento (n. 18459/2023), la Suprema Corte – chiamata a pronunciarsi in materia di contenzioso tributario – chiarisce che alla cessazione della materia del contendere, a seguito di annullamento dell’atto impugnato in sede di autotutela, dopo la definizione del giudizio di merito non può meccanicamente correlarsi la compensazione delle spese. Nel caso che ci occupa l’odierno ricorrente impugnava innanzi alla CTP una cartella esattoriale emessa dall’Agenzia delle Entrate per il recupero dell’imposta di registro relativa ad una sentenza, in quanto vi era stata una erronea identificazione del destinatario. La CTP emetteva sentenza di non luogo a deliberare per cessata materia del contendere, in quanto già in sede di autotutela l’ente aveva riconosciuto l’errore annullando la cartella, e disponeva la compensazione delle spese di giudizio. Avverso tale decisione il contribuente adiva la CTR che rigettava il gravame, ritenendo che il ricorrente, essendo già venuto a conoscenza dell’intervenuto sgravio in sede di autotutela, avesse intrapreso un’azione giudiziaria nella consapevolezza della sua superfluità.

Specifiche

    Data: 19 Luglio 2023
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