CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA – VALIDITÀ – FACTA CONCLUDENTIA – NON NECESSARIA LA FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM, NÉ AD PROBATIONEM
Descrizione
Nell’ordinanza in commento (n. 20267/2023), la Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi in materia di contratti di somministrazione di energia elettrica, ha chiarito che tale tipologia contrattuale non necessita della forma scritta “ad substantiam”, né “ad probationem”, atteso che la sua conclusione può avvenire anche per “facta concludentia” e ne può essere data prova con ogni mezzo, anche mediante presunzioni semplici. Nel caso che ci occupa, la società erogatrice di energia elettrica spiegava ricorso per cassazione avverso la decisione del giudice di seconde cure che, - a conferma di quanto statuito nel primo grado di giudizio -, aveva confermato l’inesistenza del contratto di somministrazione fra le parti.
Specifiche
Data:
12 Settembre 2023
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