COSTITUZIONE DI FONDO PATRIMONIALE – TRASCRIZIONE – TARDIVA ANNOTAZIONE A MARGINE DELL’ATTO DI MATRIMONIO PER SCARSA OPERATIVITÀ DEL COMUNE – NO ADDEBITO A CARICO DEL NOTAIO.

Descrizione

    Nell’ordinanza in commento (n. 25567/2023), la Suprema Corte chiarisce che, a seguito della costituzione di un fondo patrimoniale, non è configurabile alcuna responsabilità in capo al notaio nel caso in cui l’ufficiale dello stato civile del Comune incaricato ne abbia effettuato in ritardo l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio. Nel caso che ci occupa un notaio - odierno ricorrente - aveva regolarmente redatto un atto di costituzione di un fondo patrimoniale, ne aveva effettuato la relativa trascrizione e successivamente aveva inviato l’atto al Comune di competenza per l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio; tuttavia, per un ritardo dovuto unicamente all’amministrazione comunale, tale annotazione avveniva solo diversi anni dopo, peraltro su sollecito del notaio. Nelle more, l’Erario - quale creditore di uno dei due coniugi - procedeva ad esecuzione forzata sul bene immobile oggetto del fondo, non essendovi alcuna annotazione sull’atto matrimoniale.

Specifiche

    Data: 3 Ottobre 2023
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