DEMANSIONAMENTO NEL PUBBLICO IMPIEGO SANITARIO - LIMITI ALLO SVOLGIMENTO DI MANSIONI INFERIORI
Descrizione
Nell’ordinanza in commento (n. 9451/2026), la Suprema Corte interviene in materia di demansionamento nel pubblico impiego sanitario, chiarendo i limiti entro cui il lavoratore può essere adibito a mansioni inferiori. In particolare, la Corte precisa che tali mansioni devono essere non solo non prevalenti, ma anche marginali o meramente occasionali. La decisione segna un importante sviluppo interpretativo dell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, rafforzando la tutela della professionalità del dipendente pubblico.
Specifiche
Data:
6 Maggio 2026
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