DEPOSITO CARTACEO DI ATTO IN CANCELLERIA IN LUOGO DI QUELLO INFORMATICO - CONSEGUENZE

Descrizione

    Nell’ordinanza in commento (n. 1108/2023), la Suprema Corte si è pronunciata in merito al deposito cartaceo di un atto in cancelleria in luogo dell’invio telematico obbligatorio ai sensi del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-bis, conv. in legge 17 dicembre 2012, n. 221. Nel caso di specie, il Tribunale aveva dichiarato inammissibile il ricorso dell’I.N.P.S. atteso che, in un giudizio di un accertamento tecnico preventivo, il dissenso alla c.t.u. fosse stato manifestato a mezzo atto depositato in cancelleria e non mediante invio telematico come previsto dal summenzionato d.l. Avverso tale decisione l’ente ha proposto ricorso in Cassazione adducendo, tra l’altro, come, mancando un’espressa sanzione di nullità o di inammissibilità per l’ipotesi della forma non digitale del deposito, il Tribunale avrebbe dovuto comunque ritenere raggiunto lo scopo con il ricevimento dell’atto cartaceo da parte della cancelleria e con l’inserimento dello stesso nel fascicolo processuale.

Specifiche

    Data: 14 Febbraio 2023
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