DIFESA IN PROPRIO DELL’AVVOCATO – DIRITTO A PERCEPIRE LE SPESE PROCESSUALI

Descrizione

    Nell’ordinanza in commento (n. 31141/2023), la Suprema Corte ha ribadito che l’avvocato che si difende in proprio ha diritto a percepire le spese processuali qualora risulti totalmente vincitore nel giudizio. La vicenda trae scaturigine dall’ordinanza ex art. 170 d.p.r. n. 115/2002 emessa dal Tribunale competente che riconosceva all’opponente le somme richieste a titolo di difesa d’ufficio nei confronti di un cliente, senza attribuzione, però, delle spese legali. Avverso tale decisione il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, lamentando che il Tribunale nulla avesse liquidato in proprio favore a titolo di spese processuali della fase di opposizione, benché il medesimo, nel dichiarare di volersi difendere in proprio, si fosse avvalso della qualifica di avvocato e fosse poi risultato totalmente vittorioso.

Specifiche

    Data: 21 Novembre 2023
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