DISTANZE LEGALI NELLE COSTRUZIONI - DISTANZA MINIMA TRA PARETI FINESTRATE - FINESTRA DI UNA PARETE CHE NON FRONTEGGIA L’ALTRA PARETE - ADESIONE DELLE PARETI SU TUTTO IL FRONTE E SU TUTTA L’ALTEZZA SENZA INTERSTIZI E/O INTERCAPEDINI - ESCLUSIONE DELLA DISCIPLINA DI CUI ALL’ART. 9 D.M. N. 1444/1968

Descrizione

    Nell’ordinanza in commento la Suprema Corte si pronuncia in materia di distanze tra edifici, sancendo il seguente principio di diritto: «L’obbligo di rispettare una distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, previsto dall’art. 9 d.m. n. 1444/1968, vale anche quando la finestra di una parete non fronteggi l’altra parete (per essere quest’ultima di altezza minore dell’altra), tranne che le due pareti aderiscano in basso l’una all’altra su tutto il fronte e per tutta l’altezza corrispondente, senza interstizi o intercapedini residui». Nel caso che ci occupa, una società aveva costruito un edificio di 17 metri di altezza, con un lato in aderenza allo stabile confinante - per metri 8,70 - e con restante porzione che non fronteggiava alcun edificio; stabile di proprietà di altra società. Quest’ultima adiva in giudizio l’acquirente dell’appartamento sito all’ultimo piano dell’edificio di nuova costruzione per violazione della distanza prevista ex lege tra la proiezione in altezza dello stabile di sua proprietà e la nuova parete finestrata dell’unità immobiliare del convenuto.

Specifiche

    Data: 6 Dicembre 2022
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