DONAZIONE INDIRETTA – SPIRITO DI LIBERALITÀ DEL “DONANTE INDIRETTO” QUALE ELEMENTO COSTITUTIVO DELLA DONAZIONE – PROVA GRAVANTE SUL SOGGETTO CHE NE AFFERMA L’ESISTENZA

Descrizione

    Con l’ordinanza n. 4014/2022, la Corte si pronuncia in materia di donazione indiretta. Nel caso che ci occupa, parte ricorrente proponeva ricorso in Cassazione avverso la sentenza del secondo grado di giudizio che, confermando la decisone presa dal Giudice di prime cure, riteneva che gli immobili di causa non ricadessero nel regime di comunione legale tra due ex coniugi, poiché oggetto di donazione indiretta da parte del genitore di uno dei due coniugi. Si ricorda a noi stessi come la donazione indiretta sia un atto di liberalità che realizza gli effetti propri della donazione, ma non necessita di una forma specifica e l’arricchimento del patrimonio altrui avviene in maniera velata e non diretta. Dunque, mancando la forma dell’atto pubblico, va sempre provato l’animus donandi del “donante indiretto” e tale prova ricade, solo ed esclusivamente, sul soggetto che afferma l’esistenza della donazione. Ritornando al caso di specie, la ricorrente contestava la mancata prova dello spirito di liberalità necessario ai fini della configurazione di una donazione indiretta. L’ex marito, nonostante la precisa contestazione della moglie, non aveva provato in alcun modo di essere stato autorizzato dal padre ad emettere gli assegni versati per l’acquisto degli immobili de quo.

Specifiche

    Data: 26 Aprile 2022
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