DONAZIONE MODALE - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DELL’ONERE - NECESSITÀ DI PREVISIONE ESPRESSA NELL’ATTO DI DONAZIONE

Descrizione

    Nel caso che ci occupa l’odierno ricorrente e i suoi fratelli adivano il Tribunale competente per la risoluzione di una donazione modale effettuata dalla madre in favore della nuora e della figlia. Il Tribunale accoglieva la domanda attorea, disponendo, altresì, la retrocessione dei beni donati; decisione che veniva appellata dalla parte soccombente. La Corte d’Appello - di contro -, discostandosi da quanto statuito nel primo grado di giudizio, accoglieva il gravame ritenendo che, nel caso di specie, la risoluzione non avrebbe potuto essere stata né richiesta, né, tantomeno, accordata, in quanto non prevista nell’atto di donazione. Si ricorda a noi stessi che la donazione modale è una donazione gravata da un onere (modus) a mezzo del quale il donante impone al donatario un’obbligazione di fare o non fare; la presenza di tale gravame, tuttavia, non snatura l’essenza della donazione, atteso che la causa dell’atto è sempre lo spirito di liberalità del donante; l’adempimento dell’onere serve solo ad assicurare la soddisfazione di un desiderio, di un bisogno o di un interesse di colui che ha donato il bene. Ciò posto, nell’ipotesi in cui il donante si renda inadempiente, non rispettando l’onere impostogli dal donatario, quest’ultimo o i suoi eredi possono richiedere la risoluzione della donazione, con contestuale retrocessione dei beni donati, solo ed esclusivamente se preveduta nell’atto di donazione.

Specifiche

    Data: 29 Novembre 2022
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