È COMPITO DEL GIUDICE DI MERITO ACCERTARE SE LA TORRE EOLICA, BENCHÉ STABILMENTE INFISSA AL SUOLO, ASSOLVA, OLTRE ALLA FUNZIONE PASSIVA DI SOSTEGNO\SUPPORTO STATICO AL PARI DI UN TRALICCIO DI UNA LINEA ELETTRICA, ANCHE QUELLA DI COMPONENTE ATTIVA ED ESSENZIALE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA
Descrizione
La questione prende avvio dal ricorso presentato da una società elettrica che in primo grado aveva impugnato gli avvisi con cui l'Ufficio aveva rettificato la rendita catastale proposta dalla società con procedura Docfa, conseguente alla L. n. 208 del 2015, relativa ad un parco eolico molisano. Il ricorso era stato accolto in primo grado. Avverso detta pronuncia proponeva appello l’Agenzia delle Entrate, impugnazione che veniva rigettata dalla Commissione Regionale del Molise, di tal chè la medesima Agenzia si determinava a proporre ricorso in Cassazione avverso la sentenza resa dal Giudice di secondo grado, ricorrendo al medesimo motivo di ricorso eccepito e respinto in appello. Nello specifico, l’Agenzia ha denunciato la violazione e falsa applicazione della L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, atteso che, a dire della medesima Agenzia, ai sensi della circolare 1° febbraio 2016, n. 2/E, nella stima del cespite non può non considerarsi la torre o palo eolico, inteso quale elemento saldamente ancorato al suolo e che costituisce materialmente una struttura o costruzione che serve da sostegno agli aereogeneratori.
Specifiche
Data:
12 Luglio 2022
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