È COMPITO DELL'ASSEMBLEA CONDOMINIALE CONTROLLARE LA REGOLARITÀ DEGLI AVVISI DI CONVOCAZIONE E DARNE CONTO TRAMITE VERBALIZZAZIONE
Descrizione
La vicenda in esame trae spunto dall’iniziativa giudiziaria avviata dal condominio attore che conveniva in giudizio l'amministratore in quanto – a suo dire - responsabile ai sensi dell'art. 1710 c.c., stante la circostanza per la quale, con la propria condotta negligente e consistente nel convocare irregolarmente i condomini, avesse causato l'annullamento della delibera con conseguente condanna del Condominio in sede giudiziale. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio l’amministratore, il quale chiedeva il rigetto della domanda e, in subordine, la manleva da parte della propria assicurazione in caso di sua eventuale condanna risarcitoria. Il medesimo, in particolare, eccepiva l'infondatezza dell'avversa pretesa atteso che – a suo dire –per un verso, non sussistesse interesse ad agire, non risultando l'avvenuto pagamento dell'importo da parte del Condominio; per altro, sulla scorta dell’assunto per il quale “l'annullamento di una delibera assembleare a seguito di ricorso non presuppone necessariamente un errore dell'amministratore condominiale, il quale aveva peraltro agito conformemente alle istruzioni ricevute, effettuando la convocazione tramite consegna presso l'ufficio del ...., marito della ......”
Specifiche
Data:
14 Settembre 2021
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