È LEGITTIMA L’INSTALLAZIONE DELLA TELECAMERA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER ESIGENZE DI CUSTODIA DEL LOCALE COMMERCIALE, PUR SENZA LA PREVIA AUTORIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONDOMINIALE
Descrizione
Il caso all’attenzione della Corte di Appello che ha emesso la pronuncia in commento prende spunto dalla sentenza di rigetto di primo grado della domanda proposta da alcuni condòmini e avente ad oggetto il diritto di apporre telecamere finalizzate alla vigilanza dei beni e all'accesso delle proprie botteghe, senza autorizzazione del condominio. Avverso detta sentenza veniva proposto il relativo gravame, sulla scorta della circostanza per cui gli appellanti denunciavano l’erroneità della sentenza impugnata, evidenziando la mancanza di violazione del Codice in materia di protezione dei dati personali e dell'art. 1122 ter del codice civile. Ciò posto, la S.C. catanese ha ritenuto come l'installazione delle telecamere non determini la violazione di un diritto fondamentale dei condòmini e come, nel caso di specie, non possa trovare applicazione l'articolo 1122 ter c.c., in quanto non viene preso in considerazione un impianto di videosorveglianza condominiale, posto a salvaguardia di parti comuni, bensì di proprietà esclusiva e posto a tutela di beni di proprietà del singolo condomino. Invero, si evidenzia come le botteghe dove sono state installate le due telecamere siano tutte posizionate su un lato dell'edificio, dotate di un ingresso autonomo e situate in posizione decentrata e distinta rispetto agli ingressi delle altre unità condominiali.
Specifiche
Data:
15 Marzo 2022
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