È LEGITTIMO IL DIRITTO DEL DATORE DI LAVORO DI PORRE IN FERIE FORZATE IL LAVORATORE – NEL CASO DI SPECIE, PARAMEDICI DI UNA RSA – CHE RIFIUTA IL VACCINO CONTRO IL COVID-19: PREVALE IL DOVERE DEL DATORE DI TUTELARE LA SALUTE DEI DIPENDENTI, RISPETTO ALLA LIBERTÀ DEI LAVORATORI DI RIFIUTARE IL VACCINO

Descrizione

    Va premesso che in tema di tutela delle condizioni di lavoro, cosa prescrive l’art. 2087 c.c., ovvero, nello specifico, che “l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. Anche sulla scorta del su menzionato principio giuridico, nella sentenza in esame, il Giudice del Tribunale bellunese ha rigettato il ricorso cautelare d’urgenza introitato da alcuni operatori di una RSA. Nello specifico, i suddetti lavoratori venivano sospesi dal proprio datore di lavoro, che li poneva in “ferie retribuite”, stante la circostanza per la quale trattavasi di paramedici di una RSA i quali rifiutavano di sottoporsi alla vaccinazione anti Covid 19. Ciò posto, in considerazione di quanto disposto ex art. 2087 c.c., il Giudice ha ritenuto insussistente il fumus bonis iuris. All’uopo, il Giudice ha evidenziato, per un verso, che i ricorrenti potevano essere qualificati quali individui “impiegati in mansioni a contatto con persone che accedono al loro luogo di lavoro” e che “è ormai notoria l’efficacia del vaccino per cui è causa nell’impedire l’evoluzione negativa della patologia causata dal virus SARS –CoV-2, essendo notorio il drastico calo di decessi causati da detto virus, fra le categorie che hanno potuto usufruire del suddetto vaccino, quali il personale sanitario e gli ospiti di RSA”; e, per altro verso, ha 2 perseverato affermando come, alla luce di tali premesse, il ricorso d’urgenza non potesse essere accolto“ritenuto che la permanenza dei ricorrenti nel luogo di lavoro comporterebbe per il datore di lavoro la violazione dell’obbligo di cui all’art. 2087 c.c. il quale impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei suoi dipendenti; che è ormai notorio che il vaccino per cui è causa – notoriamente offerto, allo stato, soltanto al personale sanitario e non anche al personale di altre imprese, stante la attuale notoria scarsità per tutta la popolazione – costituisce una misura idonea a tutelare l’integrità fisica degli individui a cui è somministrato, prevenendo l’evoluzione della malattia”. Allo stesso modo, il Giudice ha ritenuto il ricorso carente anche del periculum in mora, “non essendo stato allegato da parte ricorrente alcun elemento da cui poter desumere l’intenzione del datore di lavoro di procedere alla sospensione dal lavoro senza retribuzione e al licenziamento”.

Specifiche

    Data: 7 Aprile 2021
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