È LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL BIDELLO SCOLASTICO QUALORA QUESTI SI SIA RIFIUTATO DI SPAZZARE E SPOLVERARE AULE E SPAZI COMUNI DELLA SCUOLA

Descrizione

    Nella vicenda processuale oggetto di disamina è accaduto che un collaboratore scolastico ha respinto l’irrogato licenziamento disciplinare per persistente insufficiente rendimento – decisione resa prima dal Tribunale di Bergamo e, dappoi, confermata dalla Corte d’Appello di Brescia – presentando apposito gravame in Corte di Cassazione ed eccependo ben 3 motivi di ricorso. Con il primo motivo, il ricorrente ha lamentato, rispettivamente, la violazione dell'art. 95. co. 7 del CCNL 2007 - che contempla il licenziamento con preavviso e non per giusta causa in caso di scarso e insufficiente rendimento – e dell'art. 55 quater comma 3 sexies D.Lgs. n. 165/2001 per mancato invio da parte dell’Ispettorato per la Funzione Pubblica per l’eventuale adozione del provvedimento di sospensione cautelare e contestazione della sanzione disciplinare. Ciò posto, per gli Ermellini tale motivo è stato reputato inammissibile, atteso che “nella fattispecie la parte ricorrente non ha trascritto l’atto di reclamo, nella parte in cui si impugnava il licenziamento denunciando i vizi in relazione ai quali si lamenta l’omessa pronuncia; ha genericamente dedotto che con il reclamo si lamentava l’omessa pronuncia del Tribunale sulle questioni, già formulate con il ricorso introduttivo e con il ricorso in opposizione”; per l’effetto, non è stato rispettato il necessario requisito della specificità. Con la seconda doglianza, il collaboratore scolastico ha precisato come – a suo dire – la Tabella A - Area A del CCNL 2007 del COMPARTO SCUOLA in merito alle mansioni del collaboratore scolastico – “prevede solo genericamente, ed in via subordinata, tra i compiti del collaboratore scolastico l’esecuzione delle pulizie dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi, senza affermare che dette mansioni gli spettino obbligatoriamente”.

Specifiche

    Data: 6 Luglio 2021
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