È LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE CHE SVOLGE ATTIVITÀ LAVORATIVA DURANTE L'ASPETTATIVA PER MOTIVI FAMILIARI

Descrizione

    La vicenda da cui trae origine la controversia portata all’attenzione della Corte di Legittimità riguarda il comportamento di un lavoratore, il quale, nelle more dell’aspettativa concessa dalla Società datrice di lavoro per gravi motivi familiari, si apprestava a svolgere attività relativa ai servizi di pulizia riconducibili all’impresa della coniuge e, per tale ragione, veniva licenziato. Successivamente, avverso la sentenza resa in secondo grado di giudizio dalla Corte d’Appello di Roma, il ricorrente R.P. proponeva gravame in Cassazione, sostenendo come l'aspettativa concessa non avesse comportato benefici economici o costi per la collettività, e neppure conseguenze per il proprio datore di lavoro, atteso che non si era concretizzata nemmeno la necessità di sostituirlo. Tanto premesso, deve osservarsi come la Corte, conformemente a quanto già sostenuto dalla giurisprudenza di merito, abbia respinto il ricorso. Invero, per i Giudici del Palazzaccio, non ha avuto rilievo la fattispecie per la quale l’odierno ricorrente abbia prestato la propria opera presso l'impresa coniugale.

Specifiche

    Data: 29 Agosto 2022
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