È NULLA LA CLAUSOLA DI RISERVA SU PARTI COMUNI DELLO STABILE IN CONSIDERAZIONE DEL PRINCIPIO DI CONDOMINIALITÀ NECESSARIA O FUNZIONALE
Descrizione
Nella sentenza oggetto di esame la Suprema Corte ha avuto modo di affermare il principio per cui la cessione delle singole unità immobiliari separatamente dal diritto sulle cose comuni, vietata ai sensi dell’art. 1118 c.c., è esclusa soltanto quanto le cose comuni e i piani o le porzioni di piano di proprietà esclusiva siano, per effetto di incorporazione fisica, indissolubilmente legate le une alle altre (cd. condominialità “necessaria” o “strutturale”) oppure nel caso in cui, pur essendo suscettibili di separazione senza pregiudizio reciproco, esista tra di essi un vincolo di destinazione che sia caratterizzato da indivisibilità per essere i beni condominiali essenziali per l’esistenza delle proprietà esclusive, laddove, qualora i primi siano semplicemente funzionali all’uso e al godimento delle singole unità (cd. condominialità “funzionale), queste ultime possono essere cedute anche separatamente dal diritto di condominio sui beni comuni.” La controversia prendeva avvio in seguito alla presentazione di una domanda di declaratoria di nullità, avanzata dinanzi al Tribunale di Udine, da una clausola contenuta all’interno di un contratto di compravendita immobiliare, in cui il venditore aveva escluso dall’alienazione il 50% della quota del cortile e della centrale termica.
Specifiche
Data:
2 Novembre 2021
Download:
Bisogna accedere per scaricare il contenuto.