È POSSIBILE PROCEDERE ALLA COMPENSAZIONE DELLE SPESE DI CTU ANCHE IN PRESENZA DI UNA PARTE TOTALMENTE VITTORIOSA, TRATTANDOSI DI COSTI SUSCETTIBILI DI REGOLAMENTO EX ARTT. 91 E 92 C.P.C.

Descrizione

    Nella vicenda oggetto di disamina, la Corte di Appello di Torino, in sede di gravame ed espletata CTU, ha accolto parzialmente la domanda di P. e rideterminato il saldo del conto a debito del correntista nella minor somma di Euro 13.006,32. Tra le motivazioni poste alla base della sua pronuncia, la Corte di appello torinese ha affermato di avere tenuto conto della prevalente soccombenza dell'appellante, del comportamento processuale di P. - che aveva insistito nelle domande anche dopo l'espletamento della CTU - della natura e della complessità della controversia, assumendo quale parametro quello dell'importo complessivo medio. In conclusione, dunque, la Corte ha posto le spese di lite a carico dell'appellante P. nella misura di tre quarti, con compensazione del restante quarto, per entrambi i gradi di giudizio; quanto alla liquidazione, ha confermato quella compiuta in primo grado ed ha liquidato le spese di secondo grado per l'intero in Euro 13.635,00, oltre accessori. Da ultimo, ha posto le spese di CTU per tre quarti a carico dell'appellante e per un quarto a carico della banca appellata.

Specifiche

    Data: 5 Ottobre 2021
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