È SANZIONABILE AI SENSI DELL’ART. 96 C.P.C. - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IL PADRE CHE NASCONDE IL PROPRIO PATRIMONIO, OMETTENDO DI PAGARE IL MANTENIMENTO AL FIGLIO
Descrizione
Questa la vicenda fattuale: con ricorso depositato nel 2015, un padre chiedeva che il contributo al mantenimento del figlio – all’epoca poco più che maggiorenne - già fissato in € 800,00, venisse ridotto e corrisposto direttamente al ragazzo; all’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale rigettava il ricorso, condannando il padre al pagamento delle spese di lite ed al pagamento di una ulteriore somma a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. in favore della madre. Ciò posto, il padre soccombente si determinava a proporre impugnazione presso la Corte d'Appello di Roma, chiedendo inoltre la revoca della condanna per responsabilità aggravata. Sta di fatto che la Corte d'Appello adìta confermava il provvedimento di primo grado e rigettava il ricorso, di tal ché, quale extrema ratio, l'uomo si rivolgeva alla Suprema Corte chiedendo la riforma del provvedimento con revoca della condanna atteso che, a detta del ricorrente, la Corte d'Appello non aveva bene specificato gli atteggiamenti dissimulatori che lo stesso avrebbe messo in atto.
Specifiche
Data:
3 Agosto 2021
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