È SUSSUMIBILE IL REATO DI MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA EX ART. 572 C.P. ANCHE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO RISTRETTI IN CUI SI CREA UN RAPPORTO PARAFAMILIARE
Descrizione
Con la sentenza oggetto di odierna disamina, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul tema dell'estensione del reato di "Maltrattamenti contro familiari o conviventi" (art. 572 c.p.) alle condotte di mobbing sui luoghi di lavoro. Con riferimento al caso di specie, al farmacista – odierno ricorrente, oltre al reato di violenza sessuale, viene imputato anche quello di maltrattamenti in famiglia ai sensi dell’art. 572 c.p., per aver abitualmente perpetrato, nel corso dell'attività lavorativa presso una farmacia, atti di maltrattamento nei confronti di due dipendenti. Nello specifico, il ricorrente giornalmente e per diversi anni, vessava e offendeva con appellativi oltraggiosi rispettivamente una magazziniera e una farmacista, sue dipendenti, assoggettandole a punizioni umilianti in caso di errori commessi sul lavoro, arrivando, finanche, a far pagare una quota alle due donne per l'utilizzo del bagno o costringendo una delle due dipendenti a svolgere faccende domestiche nella sua abitazione, a lavare la propria auto e a compiere mansioni non contemplate nel contratto di lavoro. L’imputato ha introitato gravame innanzi alla Corte di legittimità avverso il disposto reso dalla Corte d’Appello di Cagliari, affermando, tra gli altri motivi, come, a suo dire, non sussistesse il vincolo della parafamiliarità necessario per integrare il reato per il quale veniva condannato, di tal ché avrebbero commesso un grave errore i Giudici del merito nel ritenere che la farmacia in cui si sarebbero svolti i fatti, fosse qualificabile come realtà equiparabile alla sfera familiare, solo per le dimensioni dell'ambiente, le tante ore trascorse a stretto contatto e la vigilanza continua e diretta esercitata sui dipendenti, paragonabile a quella che eserciterebbe un padre.
Specifiche
Data:
22 Giugno 2021
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